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Ordinanza — n. 31856/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and incidental appeal regarding family loan repayment and joint liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31856/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal and declared the incidental appeal inadmissible. The appellant argued that the wife should bear joint liability for the debt, but the lower court correctly ruled that the husband's acknowledgment of debt did not bind the wife under Italian civil law. The court held that since the husband's claim against the wife had already become final judgment without a ruling on her specific defense, he lacked standing to file an incidental appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ.; Art. 1309 cod. civ.: The acknowledgment of debt by one solidary debtor does not bind the other, and an incidental appeal is inadmissible if the appellant's claim against the third party has already become final judgment.

Parole chiave

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joint liability family debt inadmissible appeal final judgment solidary obligation incidental appeal civil procedure responsabilità dei coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 1372 cod. civ.
Tutti fatti che la sentenza aveva omesso di esaminare, giungendo a conclusione in contrasto con l’art. 1372 cod. civ. e il principio d’apparenza (cita Cass.
Art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ.
1372 e dell’art. 132, co.
Art. 360 cod. proc. civ.
5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Si assume che la Salvatore non avrebbe potuto essere considerata terza, bensì parte sostanziale , per avere beneficiato del mutuo per la stipula del contratto d’acquisto della casa familiare, ciò, per lo meno sotto il profilo dell’affidamento ingenerato nella signora Listante .
Art. 1309 cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 1309 cod. civ
art. 360 cod. proc. civ
5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 1372 cod. civ
Tutti fatti che la sentenza aveva omesso di esaminare, giungendo a conclusione in contrasto con l’art. 1372 cod. civ.
art. 189 cod. civ
art. 183 cod. proc. civ
Quanto alla istanza istruttoria, che richiama la prova diretta e contraria di cui alla memoria ex art. 183 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 180/2018
Cass. n. 17050/2014
Cass. n. 3471/2007
c) peraltro, nel regime di comunione legale dei beni, il debito contratto da uno dei coniuge, seppure allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale (cita Cass. n. 3471/2007), di talché non v’è vincolo di solidarietà (cita Cass.
Cass. n. 10116/2015
3471/2007), di talché non v’è vincolo di solidarietà (cita Cass. n. 10116/2015).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22658/2019 R.G. proposto da: LISTANTE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAGANI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro PISANA FRANCESCO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANTONIO CIAMARRA 259, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CARLETTI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché SALVATORE SABRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ANGELIS ISABELLA MARIA CESARINA; -controricorrente ai ricorsi principale e incidentale - avverso la sentenza n. 3405/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Osserva 1. Anna Listante ottenne sentenza di condanna nei confronti del di lei figlio, Francesco Leonardo Pisana, e della moglie separata di costui, Sabrina Salvatore, al pagamento della somma di € 152.237,54, che l’attrice espose avere mutuato ai convenuti, onde consentire loro l’acquisto della casa familiare. 2.Impugnò la sentenza la sola Salvatore. 2.2. La Corte d’appello di Roma, accolta l’impugnazione della Salvatore, rigettò la domanda avanzata nei di lei confronti dalla Listante. La difformità dell’epilogo consiglia, sia pure in breve, riprendere, da sùbito, i passaggi argomentativi salienti della decisione di secondo grado:

a) colui che chiede la restituzione di somma che affermi essere stata data a mutuo, oltre alla consegna, deve provare il titolo, ancor più in ambito familiare (cita Cass. nn. 180/2018 e 17050/2014);

b) la scrittura dell’11/6/2004, con la quale il Pisana riconosceva il debito era priva di valore nei confronti della Salvatore, la quale, non solo non ha l’aveva sottoscritta, ma l’aveva anche contestata e il riconoscimento di uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 1309 cod. civ., né risultava che avesse rilasciato procura al marito;

c) peraltro, nel regime di comunione legale dei beni, il debito contratto da uno dei coniuge, seppure allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale (cita Cass. n. 3471/2007), di talché non v’è vincolo di solidarietà (cita Cass. n. 10116/2015).

3. Anna Listante propone ricorso sulla base di tre motivi. Francesco Leonardo Listante in seno al depositato controricorso propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi. Sabrina Salvatore resiste con controricorso al ricorso incidentale del Pisana. Sono state depositate memorie illustrative.

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1372 e dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Si assume che la Salvatore non avrebbe potuto essere considerata terza, bensì parte sostanziale , per avere beneficiato del mutuo per la stipula del contratto d’acquisto della casa familiare, ciò, per lo meno sotto il profilo dell’affidamento ingenerato nella signora Listante . Il preliminare d’acquisto era stato stipulato dalla sola Salvatore e in tale occasione la suocera aveva erogato una prima parte del mutuo. Tutti fatti che la sentenza aveva omesso di esaminare, giungendo a conclusione in contrasto con l’art. 1372 cod. civ. e il principio d’apparenza (cita Cass. n. 3471/2007). 4.

1. Il motivo è in parte inammissibile e per altra parte privo di fondamento. Quanto al profilo d’inammissibilità. Costituisce principio fermo che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; alla quale si è conformata la successiva giurisprudenza).

Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omesso esame non sarebbe stato, in ogni caso, qui ipotizzabile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì, come già sopra s’è detto, di rivendicazione di un diverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023). Quanto al resto. Il richiamo alla sentenza n. 3471/2007 di questa Corte è operato solo a riguardo di una delle massime tratte dalla predetta decisione, in particolare Rv. 595338 –01.

La ricorrente, tuttavia, non s’avvede essere preclusivo il non verificarsi della condizione delineata da altro principio di diritto tratto dalla medesima sentenza, secondo il quale “Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell'interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell'art. 189 cod. civ., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l'obbligazione e che l'unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l'obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico” (Rv. 595337 – 01).

Nel caso in esame non consta essere stato neppure prospettato che i beni della comunione non siano sufficienti ad estinguere l’obbligazione.

5. Con il secondo motivo viene denunciata nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 2, cod. proc. civ., per non essere state riportate le conclusioni trascritte a verbale dalla esponente, fra le quali quelle istruttorie, alle quali non si era dato corso, né in primo, né in secondo grado. 5.

1. La doglianza è infondata. Deve osservarsi che la Corte di merito, pur non avendo pedissequamente trascritto le conclusioni, le ha, in sintesi, richiamate a pag. 3 e non consta che non le abbia prese in considerazione. Sul punto il Collegio intende dare continuità al principio secondo il quale L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sé causa di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del giudice (Sez. 2, n. 11150, 09/05/2018, Rv. 648052).

Si è, inoltre, condivisamente precisato che l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre - se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione - il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Sez. 5, n. 10465, 17/04/2024, Rv. 670843).

Quanto alla istanza istruttoria, che richiama la prova diretta e contraria di cui alla memoria ex art. 183 cod. proc. civ., va osservato che, la stessa risulta implicitamente non accolta, tenuto conto della “ratio decidendi” della sentenza, né, peraltro, in questa sede la ricorrente spiega la peculiare decisività di essa prova. Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo.

Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Sez. 3, n. 14611, 12/07/2005, Rv. 584883).

6. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., per palese inesistenza della motivazione . La ricorrente afferma che la sentenza, avendo dichiarato che l’accoglimento dell’appello rendeva assorbita ogni altra censura , aveva omesso di rendere motivazione. 6.

1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Non è dato cogliere il significato della censura e l’interesse alla stessa. È del tutto ovvio che le doglianze (o profili di esse) che sono state dichiarate assorbite (in senso proprio) non possono che riguardare l’impugnazione della Salvatore. Non avendo la ricorrente proposto appello non potevano esserci motivi d’impugnazione della stessa non esaminati perché assorbiti.

7. Il Pisana premette alla esposizione dei motivi del ricorso incidentale quanto segue: - in primo grado aveva chiesto, in via principale la declaratoria della responsabilità solidale della Signora Sabrina Salvatore e, in subordine, in via riconvenzionale condizionata, per il caso di accoglimento della domanda, la condanna di Sabrina Salvatore a tenerlo indenne per quanto fosse eventualmente condannato a pagare all’attrice a titolo di restituzione del prestito erogato, nella misura del 50% del capitale, nonché, per intero, di ogni ulteriore importo comunque connesso alla pretesa restitutoria (…) ; - il Tribunale, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, accolta la domanda principale aveva condannato Francesco Leonardo Pisana e Sabrina Salvatore in solido al pagamento in favore di Anna Listante della somma di € 152.337,54 (…) .

8. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 1309 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitando alla decisione di non avere apprezzato la natura plurilaterale della scrittura, che conferiva certezza a un rapporto già in essere, da cui derivava la solidale responsabilità dei coniugi, trattandosi di obbligazione assunta nell’interesse familiare.

9. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 e segg., 2697 e 2727 e segg. cod. civ., nonché 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, addebitando alla decisione di non avere applicato correttamente i criteri legali sull’ermeneutica negoziale, che imponevano di tenere conto del tenore letterale dello scritto e del comportamento delle parti, secondo il canone della buona fede.

10. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 186, 143 e 144 cod. civ., nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, addebitandosi alla decisione di non avere tenuto conto del contenuto completo del principio di diritto estratto dalle sentenza di cassazione nn. 3471/2007 e 10116/2005, laddove viene fatto salvo il principio di apparenza, causa del ragionevole affidamento sul fatto che il contraente agisca anche in nome e per conto dell’altro coniuge. Doveva, inoltre, negarsi la qualità di terzo alla Salvatore, la quale aveva preso parte alle trattative e stipulato con il marito il contratto di compravendita, il cui corrispettivo era stato pagato con i soldi dati a mutuo dalla Listante.

11. Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte locale pronunciato sulle domande subordinate del Pisana concernenti, quand’anche esclusa la solidarietà passiva della coniuge, la sussistenza della responsabilità di quest’ultima per l’obbligazione dedotta in giudizio e il diritto dello stesso Pisana alla restituzione da parte della stessa del 50% della somma mutuata .

13. Le esposte censure incidentali sono accomunate dalla sorte d’inammissibilità. Con la comparsa di primo grado Francesco Leonardo Pisana svolse domanda, che qualificò riconvenzionale , nei confronti della Salvatore, chiedendo che la stessa sia dichiarata tenuta a conseguentemente condannata a tenerlo indenne e/o a rimborsagli la sua quota parte del debito contratto . Il Tribunale, siccome riporta la sentenza d’appello, così decise: In accoglimento della domanda proposta condanna Francesco Leonardo Pisana e Sabrina Salvatore in solido al pagamento in favore di Anna Listante della somma di € 152.337,54 , oltre accessori e al rimborso delle spese legali.

Il Pisana non appellò la sentenza del Tribunale che non aveva sodisfatto la sue pretese nei confronti della Salvatore e che lo aveva condannato in solido al rimborso del mutuo in favore della madre; sentenza della quale, anzi, chiese espressamente la conferma con l’atto costitutivo d’appello. Da ciò deriva che la condanna al medesimo inflitta in primo grado è passata in giudicato, siccome l’omessa pronuncia sulle domande avanzate nei confronti della Salvatore. Ne deriva che costui non è portatore di alcun interesse giuridicamente apprezzabile al ricorso incidentale.

Pertanto, il ricorso incidentale, è nel suo complesso, inammissibile.

14. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente. Le stesse vanno poste a carico solidale della ricorrente Anna Listante e del ricorrente incidentale Francesco Leonardo Pisana, avendo quest’ultimo aderito, sostanzialmente alla posizione della prima, avversando quella della controcorrente Sabrina Salvatore. La comunione di posizioni induce a compensare le spese tra la Listante e il Pisana.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e condanna in solido la ricorrente Anna Listante e il ricorrente incidentale Francesco Leonardo Pisana al pagamento, in favore della controricorrente Sabrina Salvatore, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Compensa fra la Listante e il Pisana. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei