Cassation dismissed due to self-annulment by municipality; dispute matter ceased; litigation costs shared equally between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the subject matter of the dispute ceased following the municipality's self-annulment of the injunction order. The municipality argued that recent Cassation rulings declared the underlying administrative directive illegal, while the plaintiff sought cost compensation. The Court ruled that because the self-annulment occurred after the case filing, the controversy ended, and litigation costs were shared equally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: When a party self-annuls a contested administrative act after the case is filed, the subject matter ceases, and if the court's prior orientation aligns with the self-annulment, litigation costs are shared.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25135/2021 R.G. proposto da : RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELE C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28 presso lo studio dell’avvocato PETRILLO GENEROSO (PTRGRS79C10A512K), rappresentata e difes a dall'avvocato VOLPATO MONICA (VLPMNC62S56L736X); -ricorrente- contro COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO (GTTSFN63L16H501U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati IANNOTTA ANTONIO (NNTNTN60S07L736V), ONGARO NICOLETTA (NGRNLT60B64F241K); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 403/2021 , pubblicatail 3/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Raffaello s.a.s. di Scarpa Daniele C. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 403/2021 emanatadal Tribunale di Venezia, che ha annullato la sentenza di primo grado del Giudice di pace di Venezia e ha rigettato l'opposizione proposta dalla ricorrente contro l'ordinanza ingiunzione n. 4334/2012 adottata nei suoi confronti dal Comune di Venezia. Resiste con controricorso il Comune di Venezia. Con memoria difensiva del 30 luglio 2024 il Comune di Venezia ha comunicato di avere annullato in autotutela la citata ordinanza ingiunzione n. 4334/2012, motivando l'annullamento in ragione del fatto che “dopo l'instaurazione del presente giudizio sono intervenute significative pronunzie della Corte di cassazione che hanno stabilito che la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui introduce limitazione all'accesso alla zona a traffico limitato lagunare per i natanti titolati da altri comuni, in vista della tutela di un interesse alla riduzione del moto ondoso, non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea”; il Comune ha chiesto alla Corte di compensare le spese di lite.
CONSIDERATO CHE L’annullamento in via di autotutela dell ’ordinanza - ingiunzione alla quale si riferisce il ricorso comporta la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio vanno compensate , considerato che l’orientamento di questa Corte, che ha dichiarato l’illegittimità della determina dirigenziale n. 310 del 2006 del Comune di Venezia, si è formato successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella adunanza c