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Ordinanza — n. 31771/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows incidental appeal on administrative fine interest calculation, rejecting main appeal on notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31771/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the City of Milan's incidental appeal regarding the calculation of interest on a traffic fine while dismissing the main appeal concerning the validity of notifications. The lower court had accepted the interest calculation but rejected the administrative body's claim that the additional penalty was legally mandated. The Supreme Court ruled that since the interest increase is a statutory sanction arising automatically upon the main fine's enforceability, the administrative authority does not need to explicitly detail its calculation method in the injunction order.

Regesto Legislator

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Art. 27 comma 6 della legge 689/1981; The additional penalty for delayed payment constitutes a statutory sanction that arises automatically upon the enforceability of the main fine, rendering the administrative authority's explicit calculation methodology unnecessary for its legal validity.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative fine interest statutory additional penalty injunction order validity notification disavowal Cassation incidental appeal notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione postale irregolare notificazione scritta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 della legge 689 del 1981
Il ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2719 c.c
art. 216 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8116/2021
Cass. n. 8116/2021; Cass.
Cass. n. 17901/2018
8116/2021; Cass. n. 17901/2018, nonché, già in tal senso, Cass.n.
Cass. n. 1884/2016
Cass. n. 21259/2016
1884/2016 e Cass. n. 21259/2016).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24390/2021 R.G. proposto da : FERRARIO JACOPO, rappresentato e difeso dall'avvocato FILACCHIONE ROSSANA (FLCRSN60M70F205F); -ricorrente- contro COMUNE di MILANO , elettivamente domiciliato in ROMA , VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati dell’Avvocatura comunale TAVANO ANNA (TVNNNA69P42F205R), SILVIA DONATELLA (SLVDTL67L41I441I), CENTINEO CAVARRETTA MAZZOLENI GLORIA (CNTGLR74P58G273C), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), BARBAGIOVANNI ENRICO (BRBNRC68T28H501O); -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MILANO n. 2080/2021 , pubblicatail 10/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Jacopo Ferrario proponeva opposizione avverso una ordinanza - ingiunzione (relativa ad alcuni verbali di contestazione per violazioni al c.d.s.) emanata dal Comune di Milano, anzitutto disconoscendo la firma di ricevimento apposta alle cartoline relative alla notificazione dei verbali di accertamento presupposti e contestando comunque la pretesa creditoria, essendo errato il calcolo degli interessi e mancando la prova scritta in ordine alla maggiorazione di cui all’art. 27 della legge 689 del 1981.

Si costituiva il Comune di Milano, chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente e la conferma dell' impugnata ordinanza - ingiunzione. Il Giudice di pace di Milano rigettaval'opposizione con sentenza n. 3781/2019, del 14 ottobre 2019.

2. La sentenza venivaappellata dal Ferrario, il quale deduceva che, a seguito del disconoscimento, “il Comune di Milano avrebbe dovuto produrre gli originali delle cartoline al fine di effettuare il procedimento di verificazione” e poi ribadendo l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa creditoria in relazione agli interessi e l’omessa prova scritta circa la maggiorazione già richiamata. Con la sentenza n. 2080/2022, il Tribunale di Milano ha ritenuto rituali le notificazioni dei verbali di accertamento e ha, invece , accolto la censura relativa al calcolo degli interessi. Il citato Tribunale ha quindi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annullato l'ingiunzione di pagamento e ha condannato il Ferrario al pagamento in favore del Comune di Milano di euro 3.355,93, pari alla differenza tra la sanzione originariamente comminata e gli interessi calcolati dal Comune ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981.

3. Avverso la sentenza Jacopo Ferrario ha proposto ricor so per cassazione. Ha resistito con controricorso il Comune di Milano, formulando anche ricorso incidentale. Il Comune di Milano ha depositato memoria. Con comunicazione del 30 maggio 2024 è stata notificata personalmente al ricorrente l’avvenuta fissazione della camera di consiglio, tenutasi il 26 settembre 2024, invitandolo ad eleggere nuovo domicilio e a nominare un nuovo difensore, in quanto l’avvocato Rossana Filacchione, suo unico difensore, non è risultato presente nel registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso principale è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi.

1) Il primo motivo lamenta l’errata applicazione degli artt. 214-216 c.p.c.: si rappresenta che il Tribunale di Milano ha rileva to la genericità del disconoscimento operato da esso ricorrente con degli argomenti inconferenti rispetto all'effettivo svolgimento dei fatti e contrari alle norme di diritto; in particolare, il Tribunale ha evidenziato che esso Ferrario non avrebbe contestato la propria residenza e non avrebbe dato informazioni su eventuali conviventi, facendo riferimento all’art. 2719 c.c., tuttavia nonattinente al caso in esame in cui esso ricorrente aveva contesta to proprio l'omessa produzione da parte del Comune di Milano dell'originale delle cartoline di notificazione; si aggiunge che, a seguito del formale disconoscimento della firma, lo stesso ricorrente ha sia formalmente disconosciuto il documento, sia evidenziato gli aspetti di diversificazione, disconoscendo la propria firma e producendo documentazione a confronto; il Comune di Milano, invece , non aveva mai prodotto l'originale delle cartoline di notifica in violazione dell’art. 216 c.p.c.

2) Il secondo motivo denuncia l’errata applicazione degli artt. 138, 139, 160 c.p.c.: si sottolinea che, secondo il Tribunale , per la validità della notificazione sarebbe sufficiente che la medesima sia stata effettuata presso l'indirizzo di residenza di esso ricorrente; seguendo il ragionamento del Tribunale di Milano non importerebbe il soggetto che ha effettivamente apposto la firma, risultando determinante il luogo della notificazione; il Tribunale avrebbe dovuto, in ogni caso , rilevare la nullità della notificazione con conseguente venir meno delle sanzioni irrogate dal Comune di Milano.

I motivi non sono fondati e devono essere rigettati. Il Tribunale ha focalizzato la propria attenzione sul disconoscimento effettuatodal ricorrente, ritenendolo generico. In realtà non si tratta di stabilire la genericità o specificità del disconoscimento, non trovando l’istituto applicazione al caso in esame. La notificazione contestata attiene ai verbali relativi a violazioni di norme del codice della strada. Ai sensi dell’art. 201, comma 3, di tale codice si provvede alla notificazione “a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dalcodice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”.

Come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte per i casi– ad esempio – di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale, ove l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario fino a querela di falso, potendosi fare valere solo a mezzo di tale rimedio processuale specifico le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notificazione (cfr.

Cass. n. 4556/2020, Cass. n. 29022/2017 e Cass. n. 16488/2016). D’altro canto, nell’ipotesi di notificazione eseguita dall’agente postale la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso in ordine alle attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’identità del destinatario, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività d’identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto (così Cass. n. 2421/2014). Il ricorso principale va – pur correggendosi la motivazione nel senso riportato (risultando il dispositivo della sentenza impugnata conforme al diritto) -rigettato.

II. Il ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981: si espone che il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'ingiunzione non fosse “accompagnata da una indicazione in ordine a come gli interessi siano stati calcolati, né nel corso del giudizio di primo e di secondo grado è stata fornita una compiuta esplicazione del criterio utilizzato; non è, infatti , in discussione l'applicazione dell’art. 27 della legge 689 quanto piuttosto in quale modo l'Amministrazione è pervenuta alla quantificazione degli interessi nella misura di euro 1.612,07”; l’applicazione e il calcolo della maggiorazione di cui all’art. 27 sono stati legittimamente e correttamente operati dall'amministrazione comunale; l'art. 27, al comma 6, dispone che “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”.

Il ricorso del Comune di Milano è fondato. Ad avviso del Tribunale, non essendo l’ingiunzione accompagnata da una indicazione in ordine a come gli interessi siano stati calcolati e d’altro canto non essendo stata fornita dal Comune di Milano una compiuta esplicazione del criterio utilizzato, tale somma non sarebbe dovuta dalFerrario. Occorre, però, osservare che i l Tribunale non ha considerato che la quantificazione degli interessi è stabilita dal legislatore. Come ha precisato questa Corte, “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l . n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr.

Cass. n. 8116/2021; Cass. n. 17901/2018, nonché, già in tal senso, Cass.n. 1884/2016 e Cass. n. 21259/2016). A tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. Trattandosi di sanzione aggiuntiva ex lege,che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, non è necessario che nell’ordinanza-ingiunzione siano determinati i criteri di calcolo come ha sostenuto il Tribunale di Milano, così che il provvedimento sanzionatorio non presenta il vizio ravvisato dal Tribunale. III. La sentenza impugnata deve, pertanto , essere cassata in relazione alla censura accolta del ricorso incidentale e la causa va rinviata al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, che – oltre ad uniformarsi al principio di diritto su enunciato - provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale(il cui ricorso è stato respinto), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale ; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolt o e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in persona di altromagistrato. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell