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Ordinanza — n. 31737/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds but allows second ground regarding interest calculation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31737/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first appeal ground as inadmissible because the respondent failed to file a timely counter-appeal. However, the Court allowed the second ground, ruling that the lower court erred by claiming insufficient motivation regarding the calculation of interest rates. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded for retrial to apply the correct legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 27 della legge n. 689/1981; Art. 112 c.p.c.: The additional interest for late payment is a statutory penalty arising when the main sanction becomes due, requiring no specific calculation criteria in the order, and a failure to propose a counter-appeal renders subsequent submissions inadmissible.

Parole chiave

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administrative sanctions interest calculation procedural inadmissibility counter-appeal requirement remand for retrial statutory penalty insufficient motivation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 27 della legge n. 689/1981
Il Giudice di pace di Firenze aveva accolto il motivo di opposizione che contestava l’applicazione degli interessi al dieci per cento semestrale di cui all’art. 27 della legge n. 689/1981.
Art. 112 c.p.c.
r.d. n. 639/1910
Quanto alla questione della possibilità per il Comune di Firenze di procedere alla riscossione ai sensi del r.d. n. 639/1910, tale questione, come si vedrà infra, non è stata oggetto di decisione da parte del Tribunale di Firenze, trattandosi di considerazioni svolte dallo stessoTribunale ad abundantiam.
Art. 194 e 206 codice della strada
d.lgs. 446/1997
27 legge 689/1981, 194 e 206 codice della strada, 52 d.lgs. 446/1997”: si allega che il Tribunale ha erroneamente escluso che l'Amministrazione comunale potesse procedere alla riscossione delle sanzioni amministrative tramite ingiunzione ai sensi del r.d.
art. 112 c.p
artt. 27 legge 689/1981
Il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 legge 689/1981, 194 e 206 codice della strada, 52 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26308/2021
Cass. n. 26308/2021; Cass.
Cass. n. 17901/2018
26308/2021; Cass. n. 17901/2018, nonché già Cass.n.
Cass. n. 1884/2016
Cass. n. 21259/2016
1884/2016 e Cass. n. 21259/2016).
Cass. n. 2599/2024
al riguardo Cass. n. 2599/2024).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26068/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI FIRENZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati PACINI DEBORA e PISAPIA ANTONELLA; -ricorrente- contro BIANCALANA MASSIMO RINALDO, rappresentato e difeso dagli avvocati ZACCARIELLO SERGIO e ALDO PINTO ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in ROMA, VIALE MAZZINI 4; -resistente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FIRENZE n. 640/2021 , pubblicatail 12/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 640/2021 (pubblicata il 12 marzo 2021), che ha rigettato l’appello dal medesimo fatto valere contro la sentenza di primo grado. Massimo Rinaldo Biancalana aveva proposto opposizione contro un’ingiunzione fiscale emessa dal citato Comune “per il recupero di due sanzioni codice della strada, per superamento del limite di velocità giusti due verbali di contestazione non opposti nei termini”.

Il Giudice di pace di Firenze aveva accolto il motivo di opposizione che contestava l’applicazione degli interessi al dieci per cento semestrale di cui all’art. 27 della legge n. 689/1981. Il Tribunale di Firenze ha confermato “l’indeterminatezza dei criteri di calcolo che si traduce in una motivazione insufficiente della pretesa”. Biancalana si è costituito, decorso il termine per proporre controricorso, chiedendo di partecipare alla (eventuale) discussione orale ed evidenziando come sia stata emessa “analoga pronuncia favorevole” in suo favore “avente medesima causa petendi e petitum”, ossia la sentenza del Tribunale di Firenze n. 37/2022, passata in giudicato.

Il ricorrente ha depositato memoria. Memoria è stata depositata anche dal Biancalana: tale memoria , tuttavia, è inammissibile, come d’altra parte lo sono le considerazioni svolte in sede di costituzione, non avendo il Biancalana proposto controricorso (infatti, la parte che non ha proposto controricorso non può presentare memoria, che non può essere riqualificata come controricorso ancorché tardivo, cfr. al riguardo Cass. n. 2599/2024). Va precisato che l’unico ricorso proposto avverso la sentenza n. 640/2021 del Tribunale di Firenze è stato erroneamente iscritto a ruolo con due diversi numeri di ruolo generale, n. 26068/2021 e n. 26107/2021, che sono stati d’ufficio fatti confluire in un unico procedimento (n. 26068/2021).

CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale ha dichiarato d'ufficio la nullità dell'ingiunzione fiscale per difetto di motivazione; ha,poi, escluso che l' A mministrazione comunale potesse procedere alla riscossione delle sanzioni amministrative tramite ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639/1910 , senza che tali statuizioni fossero oggetto delle domande delle parti. 1.1. Il motivo non può essere accolto. Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione di Biancalana sotto il profilo del quantum, ritenendo che l’art. 27 della legge 689 del 1981 dovesse considerarsi derogato dalla lex specialis , ossia dall’art. 203, comma 3, del codice della strada.

Il Comune di Firenze ha impugnato la sentenza sostenendo l’applicazione del richiamato art. 27, essendo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale stato superato da più recenti sentenze della Corte di cassazione. Il Tribunale di Firenze, nell’affermare l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione impugnata sotto il profilo dell’indeterminatezza dei criteri di calcolo, non ha pronunciato d’ufficio in quanto la questione dell’applicabilità o meno degli interessi di cui all’art. 27 della legge n. 689/1981è stata oggetto di motivo di gravame da parte del ricorrente.

Quanto alla questione della possibilità per il Comune di Firenze di procedere alla riscossione ai sensi del r.d. n. 639/1910, tale questione, come si vedrà infra, non è stata oggetto di decisione da parte del Tribunale di Firenze, trattandosi di considerazioni svolte dallo stessoTribunale ad abundantiam.

2. Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 25 d.P.R. 602/1973, 7 legge 212/2000 e 1 r.d. 639/1910, violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.”: si adduce che l’ingiunzione – il cui testo è riportato alla pag. 8 del ricorso –è legittima sotto il profilo della completezza dei necessarielementi impositivi. Tuttavia, si deduce che il Tribunale ha dichiarato la nullità l'ingiunzione fiscale per difetto di motivazione, senza considerare la specificità della disciplina relativa alla motivazione degli atti impositivi e in violazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo. 2.1.

Il motivo è fondato. Come ha precisato questa Corte, “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della 1. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr.

Cass. n. 26308/2021; Cass. n. 17901/2018, nonché già Cass.n. 1884/2016 e Cass. n. 21259/2016). A tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. Trattandosi di sanzione aggiuntiva ex lege,che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, non è necessario che nell’ordinanza-ingiunzione siano determinati i criteri di calcolo come ha sostenuto il Tribunale di Firenze, così che il provvedimento sanzionatorio non presenta il vizio ravvisato dal Tribunale.

3. Il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi. 3.1. Il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 legge 689/1981, 194 e 206 codice della strada, 52 d.lgs. 446/1997”: si allega che il Tribunale ha erroneamente escluso che l'Amministrazione comunale potesse procedere alla riscossione delle sanzioni amministrative tramite ingiunzione ai sensi del r.d. 639/1910. 3.2. Il quarto motivo lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, legge n. 689/1981, 194 e 206 codice della strada”: si prospetta che Il Tribunale, dopo avere ritenuto erroneamente non applicabile alla riscossione di sanzioni amministrative la procedura per ingiunzione fiscale, ha altresì erroneamente escluso che a questo tipo di riscossione possa estendersi la maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge n. 689/1981. 3.3.

I motivi sono inammissibili. La ratio decidendidella decisione è costituita dall’affermazione della illegittimità dell’ordinanza impugnata a causa della indeterminatezza dei criteri di calcolo degli interessi che è stata ricondotta aduna insufficienza della motivazione al riguardo. Le ulteriori considerazioni formulate dal Tribunale circa la legittimità dell’utilizzo della procedura di riscossione di cui al r.d. n. 639/1910 e relative alla applicabilità dell’art. 27 della legge 689/1981 sono considerazioni ulteriori formulate dal giudice che non incidono sulla richiamata ratio decidendi della pronuncia impugnata, non essendo tali questioni state oggetto del giudizio d’appello non avendo l’appellato Biancalana proposto appello incidentale.

II. La sentenza impugnata deve , pertanto , essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Firenze, in persona di altro magistrato, che – oltre ad uniformarsi al su enunciato principio di diritto - provvederà anche a regolare le spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibili il terzo e il quarto motivo di ricorso;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunal