Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31431/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for lawyer fees by ruling the trial was conducted under ordinary procedure despite initial summary request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31431/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court allowed the appeal regarding lawyer fees, quashing the appellate court's decision that dismissed the complaint as inadmissible. The appellant argued that because the first-instance judge voluntarily changed the procedure from summary to ordinary, the resulting judgment should be appealable under ordinary rules. The court agreed, holding that when a judge consciously adopts a specific procedural regime, the applicable appeal rules are determined by that chosen regime regardless of the original request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011; Art. 339, 703, 704 c.p.c.: When a first-instance judge consciously adopts a specific procedural regime, the rules governing appeals against the final decision are those applicable to that chosen regime, overriding the initial procedural request.

Parole chiave

Generato dall'IA
lawyer fees litigation summary procedure ordinary procedural regime choice appeal admissibility cassation quashing contenzioso tributario priorità del credito fiscale opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
2282 / 20 19 , la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame proposto dal Teseo avverso la decisione di prime cure, sul presupposto che alla controversia si applicasse il rito di cui all’art. 14 del D.
Art. 339 c.p.c.
Art. 703 c.p.c.
Art. 704 c.p.c.
Art. 28 della legge n. 794 del 1942
art. 86 c.p
5/G, presso il suo studio, rappresentat o e difes o da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro POSTIGLIONI FRANCESCO,elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE DE RUGGIERO n.
art. 702 - bis c.p
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018
Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017
Cass. Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 210 dell'8/01/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. RG 33543-2019 proposto da: TESEO ROBERTO,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E LEONORA DUSEn. 5/G, presso il suo studio, rappresentat o e difes o da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro POSTIGLIONI FRANCESCO,elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE DE RUGGIERO n. 16, nello studio degli avv.ti CRISTIANA FABBRIZI, DANIELE MARRA e FABIO TAGLIALATELA, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2 2 82 /20 19 de l la CORTE DI APPELLO di ROMA, pubblicata il 2/04/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereStefano Oliva.

FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. , depositato il 27.3.2012 , l’Avv. Roberto Teseo evocava in giudizio Postiglioni Francesco innanzi il Tribunale di Roma , invocando ne la condanna al pagamento del compenso dovuto ad esso ricorrente a fronte dell’attività di assistenza e consulenza legale prestata, in materia tributaria, in favore del convenuto. Nella resistenza di quest’ultimo, il citato Tribunale, dopo aver disposto, con ordinanza del 4.7.2012, il mutamento di rito, da sommario in ordinario, ed esperita l’istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 8631/2016, mediante la quale accoglieva solo in parte la domanda del Teseo.

Con la sentenza qui impugnata, recante il n. 2282 / 20 19 , la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame proposto dal Teseo avverso la decisione di prime cure, sul presupposto che alla controversia si applicasse il rito di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e,dunque, che la decisione di prim o grado fosse inappellabile. Ha proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia Teseo Roberto, affidandosi adue motivi . Ha resistitocon controricorso l’intimato Postiglioni Francesco. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di Appello si sarebbe limitata a riportare la massima della sentenza n. 4485 del 2018 delle Sezioni Unite di questa Corte, senza aggiungere alcuna ulteriore considerazione in diritto.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente lamenta, invece, la violazione o falsa applicazione degli artt. 339, 703 e 704 c.p.c., 28 della legge n. 794 del 1942 e 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che la causa era stata decisa in primo grado con sentenza, pronunciata dopo il mutamento del rito da sommario in ordinario, e ritenere di conseguen za ammissib ile l’appello.

3. Le due censure, da esaminare congiunta mente in quanto connesse, sono fondate. E’ pacifico che, dopo il mutamento del rito, da sommario di cognizione in ordinario di cognizione, disposta con ordinanza del 4.7.2012, la causa è stata decisa in prime cure con sentenza. Sia l’introduzione del giudizio, che l’ordinanza sul mutamento del rito, così comeanche la pronuncia di primo grado, sono anteriori alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4485 del 2018, che, risolvendo una questione ritenuta di massima importanza, ha precisato il rapporto esistente tra giudizio ordinario di cognizione, giudizio sommario di cognizione e giudizio speciale, sommario, previsto dall’art. 14 del D.

Lgs. n. 150 del 2011, affermando il principio, sino a quel momento niente affatto che pacifico, secondo cui quest’ultimo rito, speciale, prevale sugli altri, ordinario e sommario, previsti dal codice di procedura civile. Da quanto precede deriva che, nel momento in cui la decisione di prime cure è stata emessa, l’impugnazione doveva essere regolata secondo ilprincipio della cd. apparenza del rito, ovverosia in base alla regola generale per cui, quando il giudice di prima istanza sceglie consapevolmente un determinato rito, il regime delle impugnazioni avverso la decisione conclusiva del grado è regolato dalle norme applicabili a quello specifico rito, a prescindere dalla correttezza della scelta operata.

Pur dovendosi, quindi , ribadire che le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all’avvocato a fronte delle prestazioni professionali da questi rese in favore del proprio cliente sono assoggettate al rito speciale previsto dagli artt.28 e ss. della l egge n. 794 del 1942 e 14 del D.Lgs. n.150 del 2011 anche quando il thema disputandumnon si limiti al quantum ma involga pure l’ an della pretesa (cfr. Cass. Sez. 6- 3 , Sentenza n. 4002 del 29/02/2016; conf. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017 ; nonché, per l’individuazione del rito applicabile, la citata Cass.

Sez. U, Sentenzan. 4485 del 23/02/2018; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 26778 del 23/10/2018), il fatto che – nel caso specifico - il giudizio fosse stato trattato in concreto, dal Tribunale di Roma, sub specie di procedimento ordinario di cognizione, avrebbe dovuto comporta re il necessario assoggettamento della relativa decisione al rimedi o impugnatori o previstoda quel rito e, quindi, all’appello . In argomento, va infatti ribadito che “… al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento … che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento” (Cass.

Sez. U , Sentenza n. 390 del 11/01/2011; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26163 del 12/12/2014; nonché Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 24515 del 5/10/2018). Da ciò consegue che, avendo – nella fattispecie che qui viene in rilievo - il giudice di prima istanza consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, dopo aver disposto espressamente il mutamento di quello originariamente prescelto dal ricorrente, il provvedimento conclusivo emesso dal Tribunale non poteva che essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato, ovverosia con l’appello, in ossequio ai principi dell’apparenza e dell’ultrattività del rito (cfr.

Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 210 dell’8/01/2019, nonché Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30850 del 26/11/2019). La Corte laziale ha , dunque , errato nel dichiarare inammissibile l’appelloche l’odierno ricorrente aveva proposto in applicazione delle norme regolatrici dell’impugnazione delle sentenze emesse secondo il rito ordinario di cognizione. Da quanto precede discende l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà – sul presupposto dell’ammissibilità dell’appello - esaminare ne l merito i l gravame proposto dall’Avv.Teseo avverso la decisione di primo grado, regolando anche per le spese del presente giudiziodi legittimità.

PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità. Così