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Ordinanza — n. 31331/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows NCC access violation claim by suspending prior law effectiveness, quashing lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31331/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Marco Lucaferri's appeal against a Rome Prefecture judgment regarding unauthorized NCC vehicle access to ZTL zones. While the court rejected the argument that a prior final judgment barred the claim due to different infractions, it accepted that the applicable law had been suspended at the time of the alleged violations. Consequently, the court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new trial by a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 324 c.p.c.: The principle of res judicata does not apply when the legal basis for the sanction has been suspended by subsequent legislation, allowing the assertion of a new claim based on the non-existence of the obligation at the time of the act.

Parole chiave

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res judicata suspension NCC vehicle access ZTL zone violation legislative suspension administrative sanction appeal remand for retrial legal interpretation autorizzazione d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Con esso si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.
Art. 324 c.p.c.
e dell’art. 324 c.p.c. in relazione al giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n.
Art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/2019
In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/2019, il legislatore ha sospeso l'efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2018) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di NCC da altri Comuni), introdotte dall'art.
Art. 11 co. 3 l. 21/1992
13 d.lgs. 115/2002 il ricorrente al pagamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella dovuta per legge(quarto motivo).
Art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002
3345 del 30.1.2017 che gli conferiva l'incarico di dirigente dell'Area III-ter relativa all'applica- zione del sistema sanzionatorio(terzo motivo) e d è stata lamentata laviolazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 confutando la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha condannato ex art.
art. 2909 c.c
Con esso si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c.
art. 324 c.p
civ., il giudicato sostanziale, che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod.
art. 2909 cod. civ
31971/2023: «A norma dell'art. 2909 cod. civ., il giudicato sostanziale, che, in quanto riflesso di quello formale (art.
art. 324 cod. proc. civ
civ., il giudicato sostanziale, che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod.
art. 14 d.lgs. 139/2000
e dell'art. 14 d.lgs. 139/2000 in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13929/2022 R.G. proposto da : LUCAFERRI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO STE- FANO (RGGSFN70B24H501R) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro PREFETTURA ROMA; -intimata- avverso la SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n. 784/2022 , pubblicata il 19/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Lucaferri Marco, quale titolare di licenza NCC rilasciata da un Co- mune umbro, è stato destinatario, nel 2017 , di cinque ordinanze - ingiunzioni del Prefetto di Roma emanate con riferimento alla viola- zione contestatagli per accesso non autorizzato alleZTL di Roma.

La sua opposizione avverso detti provvedimenti sanzionatori furi- gettata dall’adito Giudice di pace di Roma con sentenza n. 35097/2019, confermata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 784/2022. Il Lucaferri ha proposto ricorso percassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. La Prefettura di Roma è rimasta inti- mata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Va esaminato, in via preliminare, il secondo motivo per il suo carattere p otenzialmente dirimente e, quindi, assorbente – ove ac- colto –della disamina degli altri. Con esso si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione al giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 18224/19, divenuta definitiva.

Il Tribunale di Roma, al fine di non riconoscere l’efficacia del giu- dicato esterno rappresentato dalla citata sentenza, ha motivato che quest’ultima non concerneva il medesimo rapporto giuridico tra le parti, sostenendo che si trattava di sanzioni amministrative relative a infrazioni diverse, distanziate temporalmente. Il ricorrentecontesta tale motivazione, sottolineando come il giu- dicato esterno fosse rappresentato da una sentenza emessa tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, poiché la questione giuridica principale –ossia la violazione dell’art. 9 co. 3 d.l. 244/ 20 16 (convertito con modificazioni nella l. 19/2017) –era identica.

Inoltre, il veicolo in questione era lo stesso. Il motivonon è fondato e va rigettato. Questa Corte ha più volte confermato i principi in tema di giudicato in casi analoghi a quello attuale. Così, tra le altre, Cass. 31971/2023: «A norma dell'art. 2909 cod. civ., il giudicato sostanziale, che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, opera nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato, coprendo, entro tali limiti, il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, costituiscano, tuttavia, presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove» (con rinvio ad altri procedenti omologhi).

Nel caso di cui trattasi non sussistono, quindi , i presupposti affinché la suddetta sentenza passata in giudicato, emessa dal Tribunale civile di Roma in accoglimento degli stessi motivi, faccia stato anche con riferimento a infrazioni constatate in momenti diversi, quindi del tutto distinte. 2. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 11 co.3 l . 21/ 19 92 nella versione precedente al d.l. 207/2008. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha erroneamente interpretato la indicata norma, ritenendo che l'uso delle corsie pre- ferenziali e ZTL per i noleggiatori con conducente (NCC) fosse stato introdotto solo con il d.l. 207/2008.

In realtà, l'art. 11 co . 3 l . 21/1992, nella sua versione originariadel 1992, già consentiva l'uso delle corsie preferenziali e altre facilitazioni alla circolazione per i veicoli NCC, equiparandoli ai taxi. Il ricorrente evidenzia che la sentenza di questa Corte n. 2112/2021, citata dal giudice di appello, non è applicabile al caso in questione, poiché riguardava autobus NCC soggetti alla legge 218/2003, mentre il caso in esame concerne autoveicoli NCC disci- plinati dalla l. 21/92. Si sottolinea che al momento delle infrazioni contestate nel 2017, non sussisteva alcun obbligo per i veicoli NCC di dare preventiva comunicazione al Comune per l'ingresso e il tran- sito, obbligo introdotto solo a partire dal gennaio 2019.

Questo motivo deve essere accolto nei terminiche seguono. In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/2019, il legislatore ha sospeso l'efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2018) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di NCC da altri Comuni), introdotte dall'art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv. 14/2009). Peraltro, tali disposizioni non hanno abrogato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate. Pertanto, esse si applica(va)no durante il periodo della sospensione menzionata.

In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applica(va) anche nel periodo di sospensione. Quindi, le opposte ordinanze-ingiunzioni erano state emesse con riferimento a violazioni da considerarsi insussistenti. Argomentando in tal senso si dà continuità a Cass. 6879/2024, che a sua volta rinvia a Cass. SU 17541/2023(Cfr., anche , di recente Cass. n. 20403/2024). 3. – L’accoglimento del primo motivo ne gl i evidenziati comporta l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, con i quali, rispettiva- mente, è stata denunciata laviolazione dell'art. 204 c.d.s. e dell'art. 14 d.lgs. 139/2000 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto suf- ficiente, per la legittimità delle ordinanze ingiuntive emesse dal Vice- prefetto, il richiamo al decreto prot. n. 3345 del 30.1.2017 che gli conferiva l'incarico di dirigente dell'Area III-ter relativa all'applica- zione del sistema sanzionatorio(terzo motivo) e d è stata lamentata laviolazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 confutando la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha condannato ex art. 13 d.lgs. 115/2002 il ricorrente al pagamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella dovuta per legge(quarto motivo). 4.

–In definitiva, previo rigetto del secondo motivo, va a cco lto il primo, con il derivante assorbimento dei restanti. Da ciò consegue lacassazione della sentenza impugnat a in rela- zione al motivo accolto, conrinvio del la causa al Tribunale di Roma, in persona di altromagistrato, il quale, oltre ad uniformarsi al prin- cipio di diritto su richiamato, provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primomotivo, rigetta il secondo e dichiara as- sorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altromagistr