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Decreto — n. 31306/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31306/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31306/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6547/2024 R.G. proposto da : DI RACO DOMENICO, MONNI ANGELINA, elettivamente domiciliati in IMPERIA VIA AMENDOLA 14 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SCHIVO TITO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GARELLO CARLO, elettivamente domiciliato in IMPERIA VIA TOMMASO SCHIVA 12, presso lo studio dell’avvocato PRATO PAOLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ALESSANDRO -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE IMPERIA n.112/2024 depositata il 15/02/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; -Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;-Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31306/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI RACO DOMENICO, MONNI ANGELINA, elettivamente domiciliati in IMPERIA VIA AMENDOLA 14 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SCHIVO TITO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GARELLO CARLO, elettivamente domiciliato in IMPERIA VIA TOMMASO SCHIVA 12, presso lo studio dell’avvocato PRATO PAOLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ALESSANDRO -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE IMPERIA n.112/2024 depositata il 15/02/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; -Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;-Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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esame di cassazione diritto di ottenere una decisione opposizione al precetto esecutivo durata ragionevole del procedimento rinvio del dibattimento costi della perizia

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; -Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6547/2024 R.G. proposto da : DI RACO DOMENICO, MONNI ANGELINA, elettivamente domiciliati in IMPERIA VIA AMENDOLA 14 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SCHIVO TITO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GARELLO CARLO, elettivamente domiciliato in IMPERIA VIA TOMMASO SCHIVA 12, presso lo studio dell’avvocato PRATO PAOLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ALESSANDRO -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE IMPERIA n.112/2024 depositata il 15/02/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; -Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;-Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; -Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 850 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in