Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31292/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal by parties resolving the dispute amicably.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31292/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint withdrawal by both parties. The underlying dispute involved a contract resolution claim based on the abusive nature of a balcony covering, which the first-instance court had upheld. Since the parties amicably resolved the matter and requested cost compensation, the court applied the relevant procedural articles to terminate the litigation without assigning costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 391, ult. comma, c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when both parties jointly withdraw it, provided the withdrawal meets statutory requirements and the parties have resolved the substantive dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of appeal extinguishment of litigation amicable settlement costs allocation unified contribution waiver contract resolution abusive construction restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 391, ult. comma, c.p.c.
390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazionesenza condanna alle spese.
articolo 1489 c.c
La Corte d'appello confermava quanto statuito dal giudice di primo grado circa l'inadempimento della parte venditrice per la natura abusiva della t a mp onatura e copertura a veranda di un balcone con conseguente aumento di volume dell'immobile e della conseguente applicazione dell'articolo 1489 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

igliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 841/2020 R.G. proposto da: DI GIANVITO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE LIEGI, N.42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO PICOZZI -ricorrente - contro NAPOLI EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CICERONE N. 28, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO SILLITTI che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2020n.841sez. S2 - ud. 1 3/11/2024 Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 6310/2019 depositata il 17/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da Fabrizio Di Gianvitoavverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da Emilio Napol i di risoluzione del contratto di compravendita dell'appartamento sito in Roma via Marcantonio Bragadin,n. 75 , per il prezzo di euro 700.000 a causa dell’inadempimento delDi Gianvito con condanna alla restituzione del prezzo ricevuto. La Corte d'appello confermava quanto statuito dal giudice di primo grado circa l'inadempimento della parte venditrice per la natura abusiva della t a mp onatura e copertura a veranda di un balcone con conseguente aumento di volume dell'immobile e della conseguente applicazione dell'articolo 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulbene compravenduto qualora non siano stati dichiarati nel contrattoe, comunque , non siano stati conosciuti dal compratore al momento dell'acquisto.

2. Fabrizio Di G ianvito proponeva ricorso per Cassazione avverso lasuddetta sentenza d e lla Corte d'Appello di Roma .

3. Emilio Napoli resisteva con controricorso ;

4. La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 13 novembre 2024.

5. Le partihanno congiuntamente sottoscri tto atto di rinuncia al ricorsoevidenziando di non avere più interesse alla prosecuzione Ric. 2020n.841sez. S2 - ud. 1 3/11/2024 del giudizio avendo risolto bonariamente la questionecon richiesta di compensazione delle spese di lite.

6. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazionesenza condanna alle spese.

7. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella