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Ordinanza — n. 31290/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by admitting new evidence requests previously rejected as unrelated to appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31290/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's rejection of new evidence requests, ruling that the appellate court erred in deeming them unrelated to the appeal. The appellant had explicitly requested these investigative measures in a second statement after the first-instance nullity claim was reformulated, necessitating a fresh examination of their admissibility. Consequently, the appeal was allowed, and the case was remitted to the appellate court for a new hearing to evaluate the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 342 cod. proc. civ.; Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.: When a lower court reformulates a procedural issue, new requests for evidence made in the second statement are admissible if they relate to the reformed decision, and their rejection constitutes a violation of procedural law.

Parole chiave

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admissibility of evidence second statement requests procedural violation reformed nullity claim appellate court error danni da incendio danneggiamento d'impianti elettrici incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 342 cod. proc. civ.
Questa specifica riproposizione era sufficiente, ex art. 342 cod. proc. civ., a rendere necessario l’esame della domand a in merito , atteso che era stata riformata la pronuncia in rito della dichiarazione di sua nullità.
Art. 183 cod. proc. civ.
Ciò posto, deve prendersi atto che nella seconda comparsa ex art. 183 cod. proc. civ., la società attrice aveva chiesto fosse espletata Ric.
Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.
Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 cod. proc. civ.
art. 1673 cod. civ
art. 164 cod. proc. civ
Costituendosi, la società convenutaeccepì la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 cod. proc. civ., per mancanza dell’avvertimento previsto dal n.
art. 163 cod. proc. civ
dell'art. 163 cod. proc. civ., chiese di chiama re in causa, in garanzia, la propria compagnia di assicurazione Unipol SAI e, in riconvenzionale, chiese la condanna di parte attrice al pagamento in suo favore della somma di Euro 185.000, da compensarsi eventualmente con quanto accertato come dovuto.
art. 342 cod. proc. civ
Questa specifica riproposizione era sufficiente, ex art. 342 cod. proc. civ., a rendere necessario l’esame della domand a in merito , atteso che era stata riformata la pronuncia in rito della dichiarazione di sua nullità.
art. 183 cod. proc. civ
Ciò posto, deve prendersi atto che nella seconda comparsa ex art. 183 cod. proc. civ., la società attrice aveva chiesto fosse espletata Ric.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 5767 del 2022
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29376- 202 1 proposto da: LAVORCARNI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ancona , presso lo studio dell'avv . marco Manfredi dal quale èrappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro SILO SYSTEM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Macerata , presso lo studio dell'avv . Pier Paolo Persichini dal quale è rappresentat a e difes a giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente – e contro Ric. 2021n. 29376 sez.

S2 -ud. 8-5-2024 - 2 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini n.30, presso lo studio Placidi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Netti, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1009/2021della CORTE D'APPELLO di ANCONA , pubblicatail 6/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/5/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA. FATTI DI CAUSA 1.

Con atto di citazione notificato in data 25/02/2015, la Lavorcarni s.r.l. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale civile di Macerata, Sicit s . p.a. (di cui Sylo s.r.l. costituisce un ramo di azienda scorporato in corso di causa), a cui nel 2006 aveva appaltato la costruzione di un capannone; il 23 febbraio 2008, prima dell’ultimazione dei lavori, del collaudo e della consegna, l’opera, in fase di avanzata realizzazione, era stata distrutt a da un incendio , imputato alla responsabilità di terzi, madagli accertamenti svolti sulle rovine erano comunque emersi gravi vizi (in particolare una soletta «importante», che avrebbe dovuto essere realizzata in cemento armato, era risultata invece di polistirolo rivestito) ; ex artt. 1667 e 1669 cod. civ . , sussisteva , perciò, il diritto alla garanzia e al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del contratto di appalto;

«la responsabilità della convenuta discendevaanche dagli art.2043 cod. civ.,per quel che concerne sia la “inesatta” esecuzione della soletta […]avvenuta traendo in inganno il committente che ha pagato per il cemento, sia per la comunicazione al Genio Civile, con violazione della normativa antisismica e necessità di rettifica, e 2051 cod.civ., Ric. 2021n. 29376 sez. S2 -ud. 8-5-2024 - 3 - dall’inosservanza degli obblighi di custodia» (così nella citazione rinnovata); pertanto, la società attrice chiese la condanna della convenuta al « risarcimento de i danni conseguenti alla inesatta esecuzione della soletta ealla decettiva comunicazione al competente Ufficio Pubblico in violazione della legge antisismica», indicati in Euro 30.000 e a restituire gli acconti versati sul prezzo dell’appalto, quantificati in Euro 1.190.000, maggiorati per la rivalutazione e gli interessi, dando anche atto che null’altro fosse dovuto ex art. 1673 cod. civ..

2. Costituendosi, la società convenutaeccepì la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 cod. proc. civ., per mancanza dell’avvertimento previsto dal n.

7) dell'art. 163 cod. proc. civ., chiese di chiama re in causa, in garanzia, la propria compagnia di assicurazione Unipol SAI e, in riconvenzionale, chiese la condanna di parte attrice al pagamento in suo favore della somma di Euro 185.000, da compensarsi eventualmente con quanto accertato come dovuto. La terza chiamata Unipol SAIeccepì la nullità della domanda per genericità, il suo difetto di legittimazione passiva , l’intervenuta prescrizione di ogni diritto e , comunque , l’infondatezza in merito dell’avversapretesa.

2. Con sentenza n. 1183del 2016, il Tribunale di Macerata, dopo avere ordinato la rinnovazione della citazione ex art. 164 cod. proc. civ., dichiaròla nullità della domanda.

2. Con sentenza n. 1009 del 2021, la Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello di Lavorcarni, rigettando altresì nel merito «tutte le domande proposte in primo grado», senza tuttavia esaminarle: in particolare, per quel che qui rileva, dopouna ricostruzione storica della giurisprudenza sulla indeterminatezza della domanda, riten ne fondata la censura avverso la dichiarazione di nullità della citazione , ma riscontrò comunque che le istanze istruttorie erano prive di « qualsiasi Ric. 2021n. 29376 sez. S2 -ud. 8-5-2024 - 4 - adeguato raccordo con i motivi di impugnazione»,perché non proposte in primo grado; quindi, richiamato l’art. 342 in combinato con l’art. 163 cod. proc. civ., rimarcò che è imposto, «a pena di inammissibilità del ricorso in appello, che la parte ricorrente specifichi tanto “le parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, quanto “l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”».

3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lavorcarni s.r.l., affidato a due motivi, a cui hanno resistito con controricorso Silo System s.r.l. e UnipolSAI spa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la , e società ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 161, 342 e 354 cod. proc. civ. per avere la Corte d’a ppello respinto la domanda sull’erroneo presupposto che le prove richieste fossero inammissibili perché non formulate nel giudizio di primo grado o comunqueformulate, con l’atto di appello,in violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.; ha rappresentato, in particolare, di averle propostenella memoria ex art. 183, 6 comma cod. proc. civ. e riportate testualmente nell’atto di appello. 1.1.

Il motivo è fondato. Deve premettersi che, nella sentenza impugnata, la Corte d’appello ha escluso la nullità della domanda introduttiva, riformando sul punto la sentenza di primo grado. A questa Corte, quindi, è precluso un sindacato sul punto, non essendo più stata devoluta la questione della nullità della domanda. Ciò posto, deve prendersi atto che nella seconda comparsa ex art. 183 cod. proc. civ., la società attrice aveva chiesto fosse espletata Ric. 2021n. 29376 sez. S2 -ud. 8-5-2024 - 5 - una c.t.u., «in caso di contestazione delle risultanze rilevate dall’ing.

Gullini e trasfuse nel suo elaborato in atti», allo scopo di « verificare sulla scorta del contratto di appalto del 2006 e dei progetti depositati all’ex genio Civile, la rispondenza tra realizzato e commissionato ed i vizi dell’opera e le inadempienze della Sicit», nonché, a mezzo testi, che l’opera non fosse statacollaudata, seppure riconoscendo che della circostanza era onerata in positivo l’appaltatrice. Nell’atto di citazione in appello, quindi, la Lavorcarni aveva esplicitamente chiesto l’accoglimento delle istanze istruttoriearticolate nella suindicata memoria, riproponendole testualmente.

Questa specifica riproposizione era sufficiente, ex art. 342 cod. proc. civ., a rendere necessario l’esame della domand a in merito , atteso che era stata riformata la pronuncia in rito della dichiarazione di sua nullità. La Corte d’appello ha, invece, infondatamente ritenuto inammissibili queste istanze istruttorie per mancanza di un «qualsiasi adeguato raccordo con i motivi di impugnazione», laddove, evidentemente, le ragioni delle censure erano unicamente in rito perché l’appello era stato necessariamente diretto controuna decisione che aveva valutato non il merito, ma soltanto la compiutezza della domanda.

Esclusa, allora, la nullità della domanda, sarebbe stato, invece, necessario provvedere all’esatta sua qualificazione e al conseguente esame dell’ammissibilità e della rilevanza delle istanze istruttorie (cfr. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5767 del 2022).

2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue, logicamente, l’assorbimento del secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 comma 1 n.

4) cod. proc. civ.,con cui la società ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del 112cod. proc. civ. per avere la Corte Ric. 2021n. 29376 sez. S2 -ud. 8-5-2024 - 6 - Territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla società ricorrente 3. Il ricorso è perciòaccolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, perché pro vveda all’esame della ammissibilità e della rilevanza delle istanze istruttorie come proposte da Lavorcarni nella seconda comparsa ex art. 183 cod. proc. civ.e riproposte nell’atto di appello. Statuendo in rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spes