Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the appeal and the extinction of the proceedings under Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic extinction of the proceedings and the dismissal of the appeal.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 9725/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: IACP –ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI,difeso come in atti ; contro COMUNE DI NAPOLI,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; ASIA NAPOLI S.P.A., difesa come in atti (controricorrente); ROMEO GESTIONI S.P.A., difesa come in atti (controricorrente); SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’UOMO E IL LEGNO + 1, difesi come in atti (controricorrenti) Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, quanto alla parte controricorrente Società Cooperativa Sociale L’uomo e il legno + 1,in favore del difensore antistatario. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.