Italian Court dismisses appeal as both parties withdrew their requests for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after both CONSOB and Faissola withdrew their appeals. The procedural outcome relied on the formal withdrawal of the main and incidental petitions under the Civil Procedure Code. Consequently, the court found no need to address the substantive legal arguments regarding securities regulation or the specific facts of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of appeals by all parties results in the immediate extinction of the judicial proceedings without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro FAISSOLA MICHELE, DEUTSCHE BANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lirappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE IANNACCONE, ENRICO CASTELLANI e solo per FaissolaMichele, all’avvocato FABIO MARIA CAGNOLA; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3406/2020pubblicata in data 17 dicembre 2020 ;
IlPresidente titolare letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che l e rinunc e a i ricors i ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere ch