Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding merit issues already decided on standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Marina Raggiunti's appeal against the Lower Court's rejection of her servitude claim. The appellant argued that the Lower Court erred in finding her lack of standing, but the Court held that her appeal failed to challenge the core reason for the first-instance dismissal: the proven ownership of the servient land by a third party. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as it raised merits issues precluded by the prior inadmissibility ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 949 cod. civ.; Art. 113 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it does not challenge the fundamental reason for the first-instance dismissal and merely re-raises merits issues already precluded by the inadmissibility declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30970- 2020 proposto da: RAGGIUNTI MARINA, elettivamente domiciliatain Roma, via Tacito 23 , presso lo studio dell'avv.Simon Savini, rappresentata e difes a dall'avv . Stefano Mariano, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro IMMOBILIARE MIRAMARE s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), presso lo studio dell'avv.Ada Colangelo dalla quale è rappresentat a e difesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 30970sez.
S2 -ud. 13-11-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 656/2020della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatail 6/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti; rilevato che: - c on sentenza n. 478/2015, i l Tribunale di Teramo respinse la domandaproposta da Marina Raggiunti nei confronti della Immobiliare Miramare s.r.l., diretta a ottenere la condanna della società convenuta alla demolizione delle porzioni di edificio realizzate sulfondo confinante in violazione delle distanze minime dalla sua asserita proprietà esclusiva e al risarcimento dei danni patrimoniali e non , subiti per effetto dell'asservimento di fatto del fondo di proprietà a quello della società convenuta; -i l Tribunale ritenne il difetto di legittimazione attiva di Marina Raggiunti che non aveva prodotto alcun titolo di acquisto della proprietà per la cui tutela aveva agito in giudizio e, in ogni caso, riscontrò, a mezzo di c.t.u., che ella era proprietaria non della porzione immobiliare interessata dalle lamentate violazioni delle distanze, appartenente, invece, aun terzo soggetto estraneo al giudizio, ma di un immobile posto sul lato opposto del fabbricato edificato dalla convenuta; - c on sentenza n. 656/2020, la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello di Marina Raggiunti che aveva rappresentato la mancata contestazione della sua legittimazione attiva da parte della convenuta e la non necessità di una prova rigorosa della proprietà nell’actio negatoria servitutisqual era quella da lei espletata; -in particolare, per quel che qui rileva, la Corte d’appello , dopo aver richiamato la differenza fra le nozioni di legittimazionead agire e di titolarità del diritto come delineate da questa Corte (S.U. n. Ric. 2020 n. 30970sez.
S2 -ud. 13-11-2024 - 3 - 2951/2016), ha rimarcato che l’appellante aveva fondato la sua impugnazione soltanto sulla mancata considerazione, da parte del Giudice di primo grado, della non contestazione della sua legittimazione attiva da parte della società convenuta e non aveva, invece, censurato l’autonoma e principale ratio posta a fondamento del rigetto dal Tribunalee, cioè, la accertata prova della titolarità della propr ietà del bene oggetto della negatoria servitutis in capo a soggetto terzo, rimasto estraneo al giudizio; -avverso questa sentenza Marina Raggiunti ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi,a cui l’Immobiliare Miramare s.r.l. ha resistitocon controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: - c on il primo motivo M arina Raggiunti, senza indicare specificamente una delle ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., ha riproposto la questione della mancata contestazione, da parte della convenuta società, della sua titolarità della proprietà dell’immobile oggetto della proposta negatoria servitutis,denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ.; -c on il secondo motivo, ancora una volta privo dell’indicazione normativa del vizio denunciato, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.949 cod. civ. e dell’art. 113 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello ritenuto sussistente la prova della titolarità del diritto azionato « in forza dell’incarto processuale richiamato al motivo che precede e del comportamento processuale del convenuto», in considerazione della ammissibilità di prova per presunzionie, in ogni caso, poiché nelle negatorie, ai sensi dell'art. 949 cod. civ., la legittimazione processuale attiva compete non soltanto al Ric. 2020 n. 30970sez.
S2 -ud. 13-11-2024 - 4 - proprietario, ma anche al titolare di un diverso diritto reale sul fondo servente; - i due motivi sono inammissibili perché non censurano , preliminarmente, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, motivata dalla Corte territoriale sulla mancata impugnazione della ratio fondante della sentenza di rigetto di primo grado e, cioè, il difetto di titolarità del diritto della porzione immobiliare asseritamente servente, in quanto situata di fronte alla costruzione della convenuta; dalla c.t.u. espletata era, infatti, emerso che era un terzo estraneo al giudizio ad essere proprietario frontista della società, mentre Marina Raggiunti era proprietaria di un immobile situato sul lato opposto del fabbricato edificato in asserita violazione delle distanze; -i due motivi, invero, ripropongono le questioni già sollevate nei gradi di merito, senza atting ere la ragione della statuizione di inammissibilità, cioè senza contestare che nell’appello non risultasse censurato il difetto di titolarità accertato dal Tribunale e posto a fondamento della statuizione di rigetto di primo grado; ne consegue un ricorso inammissibile perché concernente questioni di merito il cui esame è precluso dalla dichiarazione di inammissibilità dell’appello (cfr. in ultimo, Cass.
Sez. 2, n. 24550 del 11/08/2023); -dal rigetto del ricorso deriva la condanna di Marina Raggiunti al rimborso delle spese in favore della resistente società, liquidate in dispositivo secondo il valore della causa, con distrazione in favore dell’avv. Ada Colangelo, dichiaratasi antistataria; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ric. 2020 n. 30970sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 5 -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna Marina Raggiunti al pagamento, in favore di Immobiliare Miramare s.r.l. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ada Colangelo, dichiaratasi antistataria. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella