Italian Court dismisses appeal via decree after parties agree to withdraw the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant. Although the respondent's lawyer did not explicitly accept the withdrawal in their power of attorney, the court ruled that the agreement between parties sufficed for termination. Consequently, the proceedings were closed without an order for the respondent to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, even if accepted only by the opposing party's lawyer without explicit authorization in their mandate, validly extinguishes the proceedings without awarding costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: SCUDERI FILIPPO, rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o GIOVANNI APOLLONI; -ricorrente - contro FERRIGNO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO LA MANTIA; -controricorrente – nonché contro LONGO MARIA, MANNINO ALESSANDRA, MANNINO LORENZO; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.848/2022pubblicata in data 18 maggio 2022 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SCUDERI FILIPPO , con atto dell’11.1.2024, in esito ad accordo tra le parti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; rilevato che tale rinuncia è stata accettata con dichiarazione del difensore del controricorrente (che pure ha dato atto dell’intervenuto accordo), la cui procura non contempla, tuttavia, anche la facoltà di accettare la rinuncia; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del D.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che, sebbene l’accettazione della rinuncia non sia rituale, non debba farsi luogo a condanna alle spese, essendo tale pronuncia non più obbligatoria ai sensi del testo dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 40/06 (cfr.
S.U. n. 19514/08); PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che