Italian Supreme Court dismisses CONSOB's appeal against Sadeq Sayeed after the plaintiff voluntarily withdrew the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the litigation between CONSOB and Sadeq Sayeed extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal. CONSOB had appealed a Milan appellate court decision, but formally renounced the appeal before the Supreme Court could rule on the merits. The court upheld the withdrawal as valid under civil procedure law and dismissed any request for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court shall not rule on costs when the appeal is withdrawn.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente - contro SADEQ SAYEED, elettivamente domiciliat o in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocatoMARISA PAPPALARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO PAVESIO, CARLO PEYRON; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3311/2020pubblicata in data 1 5 dicembre 2020 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto dalla CONSOB accettata da l controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia