Cassation appeal dismissed by decree due to CONSOB's formal withdrawal of the lawsuit against Veroni and Deutsche Bank.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the complainant's formal withdrawal of the lawsuit. CONSOB, the appellant, voluntarily withdrew the proceedings against the contrari-recurrents, Veroni and Deutsche Bank, citing procedural requirements under the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree dismissing the appeal without addressing the merits of the securities market dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the complainant results in the extinction of the proceedings, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the underlying claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente - contro VERONI MARCO, DEUTSCHE BANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lirappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE IANNACCONE, ENRICO CASTELLANI e solo per Veroni Marco, all’avvocato LUIGI STORTONI; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3397/2020pubblicata in data 17 dicembre 2020 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto dalla CONSOB accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia