Italian Supreme Court dismisses appeal as CONSOB voluntarily withdrew the lawsuit, extinguishing the proceedings under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following CONSOB's voluntary withdrawal of the appeal against Di Santo. CONSOB, the complainant, formally renounced the litigation, while Di Santo, the respondent, accepted the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the complainant, accepted by the respondent, extinguishes the proceedings without the need for a formal declaration of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB- COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente - contro DI SANTO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.1137/2021pubblicata in data 4 giugno 2021 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto dalla CONSOB accettata da l controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia