Italian Supreme Court dismisses CONSOB's appeal due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the legal proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. CONSOB, the complainant, had previously challenged a lower court decision against Baldassari Gian Luca regarding securities regulations. The court ruled that the withdrawal met all procedural requirements under the Civil Code, thereby terminating the case and ordering CONSOB to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB –COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente - Contro BALDASSARRI GIAN LUCA, elettivamente domiciliat o in ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MONACO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE SANZO; -controricorrente – per la cassazione del l a sentenza del la Corte d’Appello di Milano n.3399/2020pubblicata in data 17 dicembre 2020 ;
Ilpresidente titolare letta la rinuncia al ricorsoproposta da lla CONSOB ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio.
Condanna laricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 6000,00 per compensi oltre oneri di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fis