Italian Court dismisses appeal as both parties withdrew their lawsuits, extinguishing the proceedings by decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following the formal withdrawal of appeals by both CONSOB and Foresti Michele. Although the case involved securities regulation disputes between the national commission and a bank, the procedural outcome was driven by the parties' voluntary abandonment of their claims. The court ruled that no further judicial action was necessary, citing the statutory requirements for declaring a case closed upon mutual withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding formally withdraw their appeals, the court must declare the litigation extinguished by decree without addressing the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro FORESTI MICHELE, DEUTSCHE BANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lirappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE IANNACCONE, ENRICO CASTELLANI e solo per Foresti Michele, all’avvocato FRANCESCO ISOLABELLA DELLA CROCE; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3403/2020pubblicata in data 17 dicembre 2020 ;
IlPresidente titolare letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che