Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of both main and incidental lawsuits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the litigation extinguished following the withdrawal of both the main appeal and the incidental counter-appeal. CONSOB, the complainant, voluntarily abandoned its claims against VAGHI and Deutsche Bank, while the opposing parties reciprocally withdrew their defenses. The court ruled that under the Civil Procedure Code, such mutual withdrawals satisfy the requirements for terminating the proceedings without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The court may declare litigation extinguished by decree when both parties withdraw their appeals, thereby terminating the proceedings without a substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro VAGHI MATTEO ANGELO, DEUTSCHE BANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lirappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE IANNACCONE, ENRICO CASTELLANI; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3392/2020pubblicata in data 17 dicembre 2020 ;
IlPresidente titolare letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s