Cassation court dismisses appeal as both main and incidental appeals were voluntarily withdrawn by the parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the voluntary withdrawal of both the main appeal and the incidental counter-appeal. CONSOB, the appellant, and Schiraldi Dario and Deutsche Bank AG, the respondents, formally renounced their respective litigation rights. Consequently, the court found no need to examine the merits of the arguments regarding the December 2020 Milan Court of Appeal judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The judgment becomes extinct when the parties voluntarily withdraw their appeals, obviating the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO, EMANUELA GARZIA; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro SCHIRALDI DARIO, DEUTSCHE BANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lirappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE IANNACCONE, ENRICO CASTELLANI e solo per Schiraldi Dario, all’avvocato ANTONIO GOLINO; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.3404/2020pubblicata in data 17 dicembre 2020 ;
IlPresidente titolare letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che