Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Merello Maurizio, challenged a second-instance judgment against his co-defendants and the condominium, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7755/2024 R.G. proposto da: MERELLO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Napoli Traversa Antonino Pio, N. 64, presso lo studio dell’avvocato Aniello Musto (MSTNLL72R02F839C) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro DI MARTINO ANTONIO, DI MARTINO MARCO, DI MARTINO VINCENZO, elettivamente domiciliati in Napoli Centro Direzionale Isola E2 Pal. Futura, presso lo studio dell’avvocato Piergiuseppe Di Nola (DNLPGS72D16F839G) che li rappresenta e difende. -controricorrenti – Nonché contro CONDOMINIO PARCO EPOMEO - VIA EPOMEO 496, elettivamente domiciliato in Napoli Centro Direzionale Isola G/2 - D.D., presso lo studio dell’avvocato Ilaria Sacco (SCCLRI82C46F839J) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – Econtro UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A. -intimata – avverso la sentenza n. 675/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 15/02/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acces