Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Abbanoa Spa, filed the appeal against a lower court judgment but remained silent after the deadline for requesting a ruling passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5774/2024 R.G. proposto da: ABBANOA SPA, elettivamente domiciliata in Roma Via Legi 28, presso lo studio dell’avvocato Alberto Sechi (SCHLRT71C03I452W) rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Mattana (MTTDNL73R01A192X). -ricorrente – Contro PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, elettivamente domiciliata in Roma Via Di Santa Prisca 19, presso lo studio dell’avvocato Lino Iuliano (LNILNI67P01L747T) che la rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 252/2023 emessa da Corte d’appello sez. dist. di Sassari il 05/09/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.