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Decreto — n. 31079/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposed settlement offer within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 31079/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Verbania Tribunal's judgment extinguished. The appellant, a union of municipalities, failed to respond to the court's proposed early settlement offer within the mandatory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the court's proposed settlement within the prescribed term, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposed settlement offer 40 day response period deemed renunciation extinguishment of proceedings tempestività dell'istanza di ricusazione rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1171/2024 R.G. proposto dalla: UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE, in persona del legale rappresentante pt.; -ricorrente – contro ANDRIANI NICCOLO’; - intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 140/2024, pubblicata il 1° marzo 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 26 novembre 2024