Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis c.p.c. after 40-day silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a settlement proposal within the statutory period. The appellant, Guido Fantini, did not request a decision on the proposed settlement within forty days, while the respondent, Micaela Fantini, maintained her position. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13121/2022 R.G. proposto da : FANTINI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 203, presso lo studio dell’avvocato CATTIVERA GIOVANNI (CTTGNN68M18H501C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FANTINI MICAELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato MOCCI ERNESTO (MCCRST65T17H501P) rappresentata e difes a dall'avvocato MUCCIOLI SAURO (MCCSRA64R30H294I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.355/2022 depositata il 15/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge