Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, which the lower court offered for formalization, but the appellant remained silent despite the deadline passing. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period following a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27084/2022 R.G. proposto da : PRANTEDDU FABIOLA ROSSANA, PRANTEDDU VERA FULVIA, PRANTEDDU AMELIA STEFANINA, elettivamente domiciliate in CAGLIARI VIA PERGOLESI N.72 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAMPUS MIRIAM (CMPMRM44C63H118G) che lerappresenta e difende -ricorrenti- contro PRANTEDDU MARIO, elettivamente domiciliato in CAGLIARI VIA TUVERI N. 94 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PIGA SABINA (PGISBN72L55A419B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONCAS LUCIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n.237/2022 depositata il 12/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori