Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellants, representing the Stanca family, had challenged a lower court judgment against Agritecnica Srl and Maria Elvira Taurino, but remained silent after the offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, leading to the automatic extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5097/2024 R.G. proposto da : STANCA ROMANO VINCENZO, STANCA CARMELO, STANCA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in BRINDISI VIALE P. TOGLIATTI, 20 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FARINA VINCENZO (FRNVCN54D05I639R) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AGRITECNICA SRL, elettivamente domiciliata in Erchie Via Annunziata, 39, presso lo studio dell’avvocato DAGGIANO GREGORIO LUCIO (DGGGGR76T12F152U) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro TAURINO MARIA ELVIRA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.713/2023 depositata il 11/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d