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Decreto — n. 31035/2024 — snciv Generato dall'IA

Appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposed settlement offer within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 31035/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposed early settlement offer within 40 days. The appellant, Marco Luciferri, had not requested a decision on the appeal after the court communicated the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; If the appellant fails to respond to a proposed early settlement within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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appeal withdrawal proposed settlement statutory deadline procedural extinction early settlement offer desistenza dall'azione abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11291/2024 R.G. proposto dalla: LUCAFERRI MARCO; -ricorrente – contro U.T.G. di ROMA, in persona del Prefetto p.t.; - intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16987/2023, pubblicata il 22/11/2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 26 novembre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato