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Ordinanza — n. 31027/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against arbitration award regarding debt delegation and contract interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31027/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Marcigaglia Constructions against the Venice Court of Appeal's decision upholding an arbitration award. The lower court found that the arbitrators correctly interpreted the lease and construction contracts to determine Unicredit Leasing's liability, rejecting the appellant's claim of violated adversarial principles. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 826 c.c.: The court's review of an arbitration award does not constitute a violation of the adversarial principle when the arbitrators properly evaluate documentary evidence to interpret contractual relationships and determine liability.

Parole chiave

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arbitration award review debt delegation adversarial principle contract interpretation lease agreement construction contract appellate jurisdiction aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
4del comma I dell’art. 360 cod.
Art. 826 c.c.
art. 829 cod. proc. civ
del comma primo dell’art. 829 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità parziale della sentenza per violazione dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
art. 101 cod. proc. civ
civ.: la Corte d’appello, pur avendo dato atto che erano stati formulati tre motivi di impugnazione avverso il lodo, avrebbe omesso di esaminare la fondatezza del terzo motivo con cui era stata lamentata la violazione del principio d el contraddittorio di cui all’art. 101 cod.
art. 2043 cod. civ
civ., peravere gli arbitri rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25450- 2020 proposto da: MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia G.B. Tiepolo 4,presso lo studio dell'avv. Giovanni Smargiassi dal quale è rappresentat a e difes a con l'avv . Luca Massignani , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro UNICREDIT LEASING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, viaMarianna Dionigi n.43, presso lo studio dell'avv.Giancarlo Cavatello dal quale è rappresentat a e difesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 25450 sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 1638/2020della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 30/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a dell a controricorrente . FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 1638/2020, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’impugnazione proposta d a Marcigaglia C onstructions s.p.a. (di seguito, Marcigaglia) avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 27/9/17dagli arbitri nominati per la soluzione della controversia insorta con Unicredit Leasing s.p.a.(di seguito Unicredit), avente ad oggetto il contratto di appalto 26/1/12stipulato con S.T.A. srl., quale utilizzatore committente di un complesso immobiliare industriale e commerciale sito in Arzignano. 1.1.

Marcigaglia Constructions s.p.a. aveva realizzato alcune opere edili negli immobili del complesso di proprietà di Unicredit Leasing s.p.a., concesso in leasing a S.T.A., dietro corrispettivo indicativo di Euro 790.053,79 oltre IVA , secondo il computo metrico allegato al contrattodi appalto; nel testo dell’accordo era precisato che ilcorrispettivo sarebbe stato versato direttamente da Unicredit Leasing s.p.a., alla ricezione dellefatture con visto del direttore lavori. Lamentando il mancato pagamento di alcune fatture, l’appaltatrice aveva convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Vicenza, a diverso titolo, Unicredit Leasing s . p . a . e S .

T . A . s . r . l ., chiedendone la condanna al pagamento di Euro985.087,07, anche per le opere extracontratto. 1.2. Il giudizio, interrotto per fallimento di STA s.r.l.,fu deferito agli arbitri, in applicazione della clausola compromissoria invocata da Unicredit. Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 3 - Disposta consulenza tecnica, gli arbitri nominati, con il lodo impugnato, avevano accolto parzialmente la domanda e d ichiara t o Unicredit Leasing s.p.a. obbligata a pagare a Marcigaglia Constructions s.p.a. l’importo di Euro 361.051,69, oltre interessi, a titolo di corrispettivo delle opere appaltate.

In particolare, nel lodo appellato, gli arbitri avevano ritenuto Unicreditobbligata al pagamento del corrispettivo pattuito per le opere appaltate in forza di una delegazione di debito ; avevano, invece, escluso, quanto alle opere extra contratto, che Unicredit avesse svolto un ruolo di committente, nonché che avesse una responsabilità da contatto sociale o che fosse tenuta a indennizzare l’arricchimento ingiustificato; per quel che qui rileva, avevano ritenutoche l’assunzione in proprio, da parte di Unicredit, del l’onere dei costi delle opere extracontratto non potesse essere provata dalla firma del le tavole di progetto; avevano, poi, affermato che Marcigaglia ave va contrattato quelle opere direttamente con STA e in piena autonomia, perché consapevoleche nel contratto di leasing, di cui conosceva il contenuto, fosse statoprevisto un limite alla assunzione dell’obbligo di pagamento da parte di Unicredite avevano, infine, rimarca t o che l’esecuzione dei lavori era proseguita sebbene le prime fatture di novembre 2012 fossero rimaste insolute.

2. Decidendo sull’impugnazione,la Corte d’appello ha rigettato i tre motivi di censura formulati daMarcigaglia, sussuntinelle ipotesi del n.9) e del n.

11) del comma primo dell’art. 829 cod. proc. civ. , cioè nel vizio di difetto di contraddittorio e del la contraddittorietà delle disposizioni, perché ha ricondotto la valutazione del significato e dello scopo della sottoscrizione delle tavole, la prosecuzione dei lavori nonostante le fatture insolute e la conoscenza del contratto di leasing e, perciò, del limite all’assunzione del debito, a un giudizio in fatto insindacabile ex art. 829 cod. proc. civ.. Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 4 - 3. Avverso questa sentenza Marcigaglia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi;

Unicredit leasing ha resistitocon controricorso, depositando successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo Marcigaglia Constructions s.p.a. ha denunciato, in riferimento al n. 4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: la Corte d’appello, pur avendo dato atto che erano stati formulati tre motivi di impugnazione avverso il lodo, avrebbe omesso di esaminare la fondatezza del terzo motivo con cui era stata lamentata la violazione del principio d el contraddittorio di cui all’art. 101 cod. proc. civ., peravere gli arbitri rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. sulla base di un argomento mai introdotto dalle parti nel giudizio arbitrale e, cioè, la prosecuzione nell’esecuzione dei lavori nonostante il mancato pagamento delle fatturen. 254 e n. 255 dei primi giorni di novembre 2012; per questa prosecuzione dei lavori, il danno conseguente alla mancata sospensione sarebbe stato ritenuto comeunicamente a lei imputabile. 1.2.

Il motivo è infondato. A pag. 15 della sentenza impugnata, la Corte d’appello ha esplicitamente affermato che «nel caso di specie, la dedotta violazione del principio del contraddittorio e del correlato diritto di difesa riguarda la valutazione del materiale probatorio ai fini della conoscenza del contenuto del contratto di leasing in capo a Marcigaglia nonché l’interpretazione del comportamento di quest’ultima che aveva proseguito l’esecuzione dei lavori commissionati da S.T.A. nonostante il mancato p agamento da parte di Unicredit: si tratta di aspetti fattuali che rientrano nella sfera valutativa ed interpretativa rimessa agli arbitri come materiale probatorio e documentale, come tale sottratta alla censura di nullità specie se si considera che le parti hanno ampiamente sviluppatoil contraddittorio Ric. 2020 n. 25450 sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 5 - su quanto oggetto di controversia e che la decisione, corretta o meno che sia, discende da una valutazione di merito che non può essere impugnata per nullità. E la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nelcorso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo». Il motivo, pertanto,è stato esaminato, ma ritenuto inammissibile perché involgente una valutazione di merito e non un effettivo vizio del contraddittorio.

2. Con il secondo motivo, articolato pure in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha invece prospettato la violazione e falsa applicazione degli art. 829 primo comma n. 9 e 101 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello escluso che fosse necessario sottoporre previamente al contraddittorio il fatto della conoscenza del contenuto del contratto di leasing e della prosecuzione dell’esecuzione nonostante il mancato pagamento delle prime fatture di novembre, nonostante si trattasse di questioni mist e di fatto e di diritto. 2.1.

Il motivo è infondato. La nullità del lodo per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa ricorre quando la decisione sia stata fondata dagli arbitri su una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta allavalutazione delle parti (Cass. Sez. 1, n. 23325 del 27/09/2018): il n. 9 del primo comma dell’art. 829 cod. proc. civ. costituisce, infatti, diretta applicazione del principio di necessarietà del contraddittorio, esplicitamente sancit o , dopo il 2009, dal comma secondo dell’art. 101 cod. proc. civ., secondo cui il Giudice che ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, la cosiddetta «terza via», è tenuto ad assicurare alle parti la possibilità di formulare osservazioni e articolare difese sulla questione rilevata.

Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 6 - Questa Corte, delineando i confini del principio suesposto, ha chiarito che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese(Cass. Sez. 2, n. 1617 del 19/01/2022; Sez. 3, n. 822 del 09/01/2024): la previsione, pertanto, non investe l’ambito dellavalutazione degli elementi di fatto raccolti, della loro correlazione, della ricostruzione della vicenda controversa e della articolazione logica e giuridica del la motivazione , perché tutteattività proprie della decisione.

Nella specie, come rimarcato nella sentenza qui impugnata, la Marcigaglia aveva invocato la responsabilità di Unicredit per il pagamento delle opere extracontratto e sostenuto l’ assunzione in proprio, da parte della società di leasing,della loro esecuzione e della corresponsione del relativo prezzo; a sostegno probatorio, la stessa società appaltatrice aveva prodotto sia il contratto di appalto, sia il contratto di leasing intercorso tra la sua committente S . T . A . e la concedente Unicredit. Gli arbitri, dunque, per escludere questa responsabilità, hanno valutato gli stessi documenti prodotti dalla ricorrente, riten endo l’evidenza di una contrattazione esclusiva e diretta – per le opere extracontratto - tra società appaltatrice e la committente utilizzatrice S.T.A.: hanno compiuto, per decidere sulla pretesa di Marcigaglia, un’operazione di confronto tra il contenuto dei due contratti, quello di leasing e quello di appalto, come proprio richiesto dalla società appaltatrice;valutando in correlazione i due documenti, quindi, ha nno definito in senso diverso da quello da lei auspicato l’ambito della delegazione di debito a carico di Unicredit e la responsabilità di quest’ultima.

Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 7 - Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha escluso potesse configurarsi la violazione del principio di contraddittorio e ha , invece, ricondotto la ricostruzione della vicenda contrattuale offerta nel lodo alla attività di valutazione dei fatti propria della decisione, anche degli arbitri. Lo stesso è a dirsi per la valutazione della prosecuzione della esecuzione delle opere nonostante e dopo il mancato pagamento delle fatture: Marcigaglia aveva invocato una responsabilità di Unicredit nell’aver omesso di informare la committente sulle condizioni dell’utilizzatrice appaltatrice e gli arbitri hanno rimarcato che l’omissione non era rilevante perché, in ogni caso , l’esecuzione delle opere era proseguita, spontaneamente e autonomamente,quando già si era verificato l’inadempimento.

Come rimarcato dalla Corte d’appello, allora, dando rilievo a questo datogià risultante dagli atti, gli arbitri non hanno violato alcun principio del contraddittorio ma hanno, ancora una volta, esercita to tipicamente la loro attività decisionale, ponendo in correlazione -e poi interpretando - gli elementi di fatto raccolti , seleziona ndo quelli significativiper l’accoglimento o il rigetto della pretesa.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di Marcigaglia Constructions s.p.a.al rimborso delle spese processuali in favoredi Unicredit Leasing s.p.a., liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 8 - La Corte rigetta il ricorso; condanna Marcigaglia Constructions s.p.a.al pagamento, in favore di Unicredit Leasing s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,