Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The court noted that no request was made by the appellant during this timeframe, triggering automatic withdrawal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of case closure results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12029/2024 R.G. proposto da: URCIUOLO ANTONIO, ERCOLINO ASSUNTA, elettivamente domiciliati in Roma Via Anneo Lucano 52, presso lo studio dell’avvocato Massimo Garzilli (GRZMSM66P26H703H) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giovanni Giglio (GGLGNN69C31F839O). -ricorrenti – Contro CIPOLLETTA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Napoli Piazza Vanvitelli 15, presso lo studio dell’avvocato Francesco Gulia (GLUFNC66R31H501R) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – E contro ROSSETTI MARINA, IANNACE PIERLUIGI, VALENTE PIETRANGELO, ESPOSITO GAETANA, DI BARI ROSA, ROSSETTI DANIELA, IANNACE ALBERTO, IANNACE MARIO, DI DOMENICO LUCA, ROMANO MARIO, ROSSETTI RICCARDO, FINIZIO ANIELLO, VERRONE COSTANTINO, VALENTE MICHELA, CELIO GIUSEPPINA, VALENTE FEDERICA, DI MAURO LUISA, MAIONE FORTUNATO, ACQUAVIVA GRAZIA, GOGLIA ROBERTO, PALMELLI ROSA, ESPOSITO MARIA CONSIGLIA, RIANNA GIOVANNA, MAIONE MICHELE, MAIONE IDA, SICA ESTER. -intimati – avverso la sentenza nn. 1128/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 27/02/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acces