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Decreto — n. 30830/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposed settlement offer within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 30830/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Tribunal of Nuoro's judgment extinguished. The appellant, Carta Pina, failed to respond to the court's proposal for an early settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure within the required 40-day period. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; If the appellant fails to respond to the court's proposal for early settlement within the prescribed term, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed withdrawal of appeal extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure silence as renunciation inattività successiva alla sospensione desistenza dall'azione abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16830/2024 R.G. proposto da: CARTA PINA; -ricorrente – contro CONDOMINIO “CS”, in persona dell’amministratore p.t.; - intimato – Avverso la sentenza n. 121/2024 del Tribunale di Nuoro (pubblicata il 27 febbraio 2024). Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore della ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 2 dicembre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato