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Ordinanza — n. 30794/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on usucapion title discrepancy, ruling evidence insufficient for property claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30794/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the heirs' challenge to a second-instance judgment confirming adverse possession. The lower courts found that despite a 2013 deed mentioning a different cellar, the lack of independent cadastral identification meant the exhibited title was sufficient to establish possession. The court ruled the appellants' argument regarding the deed's discrepancy did not adequately address the core legal ratio concerning the nature of the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 1146 c.c.; Art. 1362 c.c.: The court held that a deed referencing a different accessory property than the one claimed for adverse possession is insufficient to invalidate the claim when the disputed items lack independent cadastral identification.

Parole chiave

Generato dall'IA
adverse possession cadastral identification accessory property title discrepancy inadmissible appeal property rights possessionis riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 1146 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Art. 96 c.p.c.
380-bisc.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dellericorrenti in solidoal pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 96 c.p
380-bisc.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dellericorrenti in solidoal pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8650-2022proposto da: BOMBANA ALESSANDRA e BOMBANA LAURA, eredi di SPAGNA MARIA TERESA, rappresentate e difese dagli avv.ti SERGIO BALLARINI , MARCO BALLARINI e LUCA BALLARINI e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro BIANCHI CRISTINAe FURLANIS ANDREA, rappresentat i e difes i da gli avv.ti ALBERTO GALICE e ANDREA PAOLETTI e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 305 /20 2 2 de l la CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 19.6.2018 Spagna Maria Teresa evocava in giudizio Furlanis Andrea e Bianchi Cristina innanzi il Tribunale di Verona, rivendicando la proprietà di due cantine delle quali essa aveva ottenuto la dichiarazione di usucapione, giusta sentenza n. 1273/2017, passata in giudicato, e chiedendo la condanna dei convenuti al loro rilascio ed al risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà dei beni oggetto di causa. Con sentenza n. 973/2020 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n.305/2022, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto dalla Spagna avverso la decisione di prime cure, confermandola.La Corte distrettuale riteneva, in particolare, documentato che, all’esito della divisione realizzata tra le sorelle Spagna Artemisia, Spagna Edda, Spagna Ada e Spagna Maria Teresa, giusta atto del notar Beghini del 23.4.1970, erano stati attribuiti a ciascuna delle condividenti due appartamenti con annesse cantine, le quali tuttavia erano prive di autonoma identificazione catastale.

Le sorelle, dunque, avevano di fatto utilizzato i vani accessori in modo non coerente al contenuto della divisione di cui anzidetto. In particolare, Spagna Maria Teresa non aveva mai utilizzato le cantine nn.7 e 8, a lei assegnate con la divisione, ma aveva invece utilizzato quelle nn. 11 e 12, in relazione alle quali aveva anche ottenuto il riconoscimento dell’usucapione, con sentenza n. 1273/2017 della Corte di Appello di Venezia. Al contrario, gli odierni controricorrenti, e prima di essi la loro dante causa Spagna Artemisia,avevano, secondo la Corte di merito, utilizzato pacificamente le cantine nn. 7 ed 8, conseguendone quindi l’usucapione.

Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Bombana Laura e Bombana Alessandra, eredi di Spana Maria Teresa, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso Bianchi Cristina e Furlanis Andrea. Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 27.10.2023, in esito alla quale, con ordinanza interlocutoria n. 30381/2023, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’incompatibilità, del consigliere redattore della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., a comporre il collegio che decide il ricorso a seguito di istanza di decisione presentata nel termine prescritto dalla legge.

All’esito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10.4.2024, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’odierna adunanza camerale,in prossimità della quale ambo le parti hannodepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando all’esame dei motivi del ricorso , con il primo di essi si denunzia la violazioneo falsa applicazione degli artt. 948, 1140, 1141, 1146, 1158 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione in favore degli odierni controricorrenti. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto provato il possesso ultraventennale della cantina oggetto della domanda riconvenzionale accolta, sulla base del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie.

A tale ricostruzione del fatto e delle prove, la parte ricorrente contrappone, con la censura in esame, una lettura alternativa del compendio istruttorio, affermando, in particolare, che non sussisterebbe il requisito temporale dell’usucapione. In tal modo, la parte ricorrente non siconfronta con il principio – che oggi va ribadito – secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass.

Sez. U., Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre una ricostruzione alternativa delle prove, dovendosi anche ribadire che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1146 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la circostanza , ritenuta decisiva, che nel rogito di acquisto per atto del notar Papoff in data 28.3.2013 era stata indicata una cantina diversa da quella oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione.

Il giudice di seconda istanza, inoltre, avrebbe dovuto ritenere insussistenti gli elementi per la configurazione dell’accessio possessionis, non essendo possibile ritenere che l’atto predetto costituisse titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene controverso. La censura è inammissibile. La Corte distrettualeha considerato sufficiente, ai fini di cui all’art.1146 c.c., il titolo esibito dagli odierni controricorrenti, proprio in considerazione dell’assenza di autonomo identificativo catastale delle cantine: circostanza, quest’ultima, non attinta dalla censura in esame, la quale, di conseguenza, non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione.

Peraltro, anche in questo caso la doglianza assume un contenuto meritale, onde si possono richiamare le medesime considerazioni in diritto già esposte in relazione allo scrutinio della prima censura. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile (per la formula decisoria finale, cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017). Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., va nno applicat i – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dellericorrenti in solidoal pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna lericorrenti in solidoal pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3 . 0 00 ,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi , alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Condanna altresì le ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi (€. 3.000,00) , nonché al pagamento della somma di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri