Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant condemned to pay litigation costs as no double contribution applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the appellant initially filed an opposition to a default judgment, they subsequently submitted a written act of renunciation which was not accepted by the opposing party's counsel. Consequently, the court ruled that the appeal was invalid and ordered the appellant to bear the litigation expenses, explicitly noting that the double contribution measure does not apply when an appeal is withdrawn.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When a party withdraws their appeal, the cassation judgment is extinct and the withdrawing party is condemned to pay litigation costs, as the double contribution measure applies only to rejected or inadmissible appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ini Giovanni, rappresentat o e difes o per procur a a lle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Andrea Salustri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Parioli n.
56. Ricorrente contro Binda Italia s.r.l., con sedein Milano, in persona del legale rappresentante dott. Simone Binda, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati Federico M. Ferrara e Federico Banti, elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo in Roma, piazza dell’Ara Coeli n.
1. Controricorrente avverso la sentenza n. 5613/2018della Corte di appello di Milano, pubblicata il 13. 12. 2018. Udita la relazione della causa svolta dal Presidente Mario Bertuzzinella camera di consiglio del 21. 11. 2014. La Corte, R.G. N. 19815/2019. lettoil ricorso proposto da Vicentini Giovanni per la cassazione della sentenza n. 5613/2018 della Corte di appello di Milano , che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo n. 13803/2015, che gli aveva intimato di pagare la somma di euro 24.159,35 in favore di Binda Italia s.r.l. a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce; letto il controricorso notificato dalla società Binda Italia; rilevato che parte ricorrente, con atto sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, depositato il 23. 7. 2014, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; chel’atto di rinuncia, notificato al procuratore del controricorrente, non risulta accettato, sicché deve farsi luogo alla condanna alle spesedel presente giudizio, come liquidate in dispositivo; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile, tenuto conto che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ.
P.T.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte rinunziante Vicentini Giovanni al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 21 novembre 2024. Il Presidente Mario Bertuzzi R.G. N. 1981