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Ordinanza — n. 30489/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding professional fees, ruling on presumptive prescription and inadmissible arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30489/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by lawyers against a lower court order that partially awarded professional fees while dismissing claims for other tasks. The lower court found certain requests inadmissible due to lack of procedural connection and others presumptively prescribed based on a letter exchange. The court upheld this decision, rejecting the appellants' attempt to re-evaluate facts and characterizing their arguments as an impermissible third-degree review of merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 112, 113 c.p.c.: The court of cassation cannot transform the review into a third degree of merits by re-evaluating facts or characterizing evidence differently from the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumptive prescription professional fees inadmissible appeal third degree of merits omitted motivation letter interpretation procedural connection prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 d.lgs. 150/2011
Art. 702 bis c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Iolanda Cefalà e Giulia, Antonio, Maria Magarò hanno depositato controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione dell’art. 112 e 113 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
con il terzo motivo di ricorso si lamenta “violazione dell’art. 113 e 115 c.p.c., 2956, 2957 c.c.
artt. 14 d.lgs. 150/2011
IN FATTO E IN DIRITTO Premesso che: 1.gli avvocati Rosario e Vicenzo Medici propongono tre motivi di ricorso per la cassazione della ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Crotone ha accolto solo in parte il ricorso ex artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29006/2020 R.G. proposto da : MEDICI ROSARIO, MEDICI VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA B. TORTOLINI, 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI NATALIA (PLTNTL69H53H501J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBANESE GIUSEPPE (LBNGPP71M10D122T) -ricorrenti- contro CEFALA' IOLANDA, MAGARO' AMALIA, MAGARO' GIULIA, MAGARO' ANTONIO, MAGARO' MARIA elettivamente domiciliat i in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato TORTORIELLO RAFFAELE (TRTRFL67T12F839U) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CROTONE n. 2177/2016 depositata il 10/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. IN FATTO E IN DIRITTO Premesso che: 1.gli avvocati Rosario e Vicenzo Medici propongono tre motivi di ricorso per la cassazione della ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Crotone ha accolto solo in parte il ricorso ex artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c. con cui essi ricorrenti avevano chiesto la condanna di Iolanda Cefalà, di Giulia, di Antonio e di Maria Magarò al pagamento dei compensi professionali per gli incarichi descritti e indicati, nell’ordinanza impugnata, con le lettere da a) a r).

Il Tribunale ha affermato che era “inammissibile” la richiesta relativa agli incarichi di cui alle lettere m) – avente ad oggetto un ricorso al Tar Calabria contro un decreto di esproprio, esitato nella “rinuncia al ricorso per transazione” - , n) – avente ad oggetto “ricorso al Tribunale regionale delle Acque di Napoli e ricorso al Tribunale Superiore delle Acque di Roma ( … ) per l’annullamento di un decreto del Prefetto di Crotone”, esitato nella “rinuncia alle domande per intervenuta transazione”) - e p) - avente ad oggetto la redazione di osservazioni al PRG del Comune di Crotone ed altre attività relative ad “espropriazione di aree per la realizzazione” di una strada e per opere di “collettamento di reflui fognari” in Crotone.

L’inammissibilità della richiesta relativa all’incarico da ultimo menzionato (incarico di cui alla lettera p), è stata motivata dal Tribunale con l’affermazione secondo la quale si trattava di richiesta di compensi per “attività stragiudiziale non posta in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o rappresentanza processuale”. Il Tribunale ha poi affermato che erano da ritenersi prescritti presuntivamente, in conformità alla eccezione della Cefalà e dei Magarò, i crediti per le prestazioni residue ad accezione di quelli per le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) per i quali è stato riconosciuto ai ricorrenti la somma dovuta;

2. Iolanda Cefalà e Giulia, Antonio, Maria Magarò hanno depositato controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione dell’art. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.” nonché nullità della sentenza per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione” per non avere il Tribunale motivato la dichiarazione di “inammissibilità” delle richieste di compenso per le attività di cui alle lettere m), n) e p);

2. Riguardo al motivo in esame valgono le seguenti osservazioni. La deduzione per cui mancherebbe la motivazione della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di compenso per l’attività di cui alle lettere m), n) e p) è infondata, atteso che la motivazione sussiste ed è chiara: il Tribunale ha in primo luogo richiamato la giurisprudenza di legittimità (v. sentenza impugnata pagina 3, e giurisprudenza ivi richiamata, segnatamente l’ampio stralcio della motivazione di Cass. SU n.4485/2018, a cui, in riferimento alla attività stragiudiziale, può aggiungersi la recente ordinanza 19228/2024) per la quale sono azionabili ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 150/2011 le richieste di compenso per attività giudiziale civile e non per l’attività giudiziale davanti a giudici amministrativi o speciali e, quanto ai compensi per l’attività stragiudiziale, richieste di compensi solo se l’attività stragiudiziale è “strumentale e complementare a quella propriamente processuale”; ha poi dato conto del fatto che le attività di cui alle lettere m) e n) erano relative a giudizi davanti a Tar Calabria e al Tribunale Superiore delle Acque e che l’attività di cui alla lettera p) era una “attività stragiudiziale non posta in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o rappresentanza processuale”.

Il riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite n.4485/2018 è peraltro corretto posto che il Tribunale Regionale delleAcque Pubbliche, pur non essendo un giudice speciale, è tuttavia un organo specializzato della giurisdizioneordinaria con separata competenza rispetto al giudice civile, giudice ordinario non specializzato (SU 25949/2024);

3. con il secondo motivo di ricorso si lamenta “violazione dell’art.113 e 115 c.p.c., 2956, 2957, e 2959 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.” per avere il Tribunale ritenuto “sussistente l’eccezione di prescrizione presuntiva” malgrado tale eccezione fosse incompatibile con quella di compensazione sollevata dalla Cefalà e dai Magarò adducendo crediti risarcitori per danno da inadempimento dei contratti di prestazione professionale;

4. il motivo è inammissibile perché non si confronta con quanto si legge a pagina 7 della ordinanza: “il Collegio non disconosce l’orientamento per cui l’eccezione di compensazione (…) determina il rigetto di quella di prescrizione presuntiva ( … ) in quanto costituisce implicita ammissione dell’esistenza del debito (…). Nel caso di specie, tuttavia, dalla lettura delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione, si legge che con riferimento alla attività di cui ai punti a) b) d) f) g) h) i) l) m) n) o) p) q) r) q) ed r) i resistenti hanno chiesto volersi dichiarare che nulla è dovuto per essere già stata estinta qualsivoglia obbligazione e solo con riferimento alle attività professionali di cui ai punti c) ed e) i resistenti hanno chiesto in via principale volersi rideterminate le somme in applicazione delle tariffe vigenti e in ogni caso dichiarare che qualsivoglia importo sia compensato in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata.

Come si vede la domanda di compensazione è stata formulata limitatamente ai compensi professionali dovuti per le attività c) ed e)”;

5. con il terzo motivo di ricorso si lamenta “violazione dell’art. 113 e 115 c.p.c., 2956, 2957 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.” nonché “omessa o errata identificazione della natura del mandato conferito ai ricorrenti, posta a base della declaratoria di prescrizione presuntiva”; 6.il motivo è inammissibile perché, al di là della rubrica, veicola il tentativo di accreditare presso questa Corte la lettura personale dei ricorrenti di una missiva, in data 14 luglio 2016, inviata dalla Cefalà, anche a nome degli altri attuali controricorrenti (di lei figli), all’avv.

Rosario Medici, opposta a quella data dal Tribunale. Secondo la lettura dei ricorrenti detta missiva conterrebbe una “conferma” del mancato o non integrale pagamento dei compensi richiesti dai due ricorrenti. Il Tribunale ha ritenuto tale lettura non condivisibile (v. pagine 7 e 8 ordinanza impugnata). Il Tribunale ha premesso che la missiva era la risposta a, ed andava letta in uno con, quella inviata dall’avv. Rosario Medici alla Cefalà il 1° luglio 2016 contenente “un elenco di tutte le cause patrocinate (…) e delle somme dovute per l’opera prestata con carattere di continuità in favore della famiglia Magarò” e contenente anche un “riferimento ad un precedente impegno assunto che si sarebbe provveduto alla relativa liquidazione sia pure nella forma diluita nel tempo ovvero sarebbe stata offerta una soluzione alternativa corrispondente all’importo dovuto”.

Il Tribunale ha precisato che nella risposta del 14 luglio 2016 - con cui la Cefalà aveva contestato all’avv. Medici che non vi era “mai stato un accordo per il pagamento di sue competenze per le quali, prima di verificare qualsivoglia obbligazione a nostro carico o qualsivoglia altra eccezione, le avevamo chiesto una precisa e dettagliata descrizione che ad oggi non può dirsi certo pervenuta” - non poteva dirsi incompatibile con la eccezione di prescrizione presuntiva, poi sollevata in causa, posto che “in tali missive non si fa alcun riferimento a specifiche prestazioni professionali né tanto meno a quelle rispetto alle quali è stata sollevata la predetta eccezione” essendovi “peraltro alcuni crediti facenti capo ai ricorrenti ancora non soddisfatti per i quali era stata chiesta la specifica degli importi dovuti” ossia “i crediti delle attività professionali di cui ai punti c) ed e)”.

Ciò posto, il motivo è inammissibile perché è strutturato come il motivo precedente: il giudice ha accertato che i fatti stanno in un certo modo ed ha applicato una certa disposizione di legge, ma in realtà i fatti starebbero in un altro modo e pertanto il giudice avrebbe violato la disposizione di legge. Il motivo sottende che il giudizio di legittimità possa essere trasformato in un terzo grado di merito. 7.in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 8.le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €5500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore