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Ordinanza — n. 30468/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation revocation appeal dismissed for attempting to retry merits via alleged factual error on Court's evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30468/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Mario Virga's revocation appeal inadmissible under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant argued the Court of Cassation erred in factually evaluating expert report findings regarding shared stairwells and chimney placement. The court rejected this, ruling that such evaluations constitute judicial assessment rather than factual error, thus falling outside the scope of revocable errors.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Sentences and orders of the Court of Cassation are not subject to revocation for alleged factual errors because they necessarily involve the evaluation of acts under the Court's own control, qualifying as errors of judgment.

Parole chiave

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revocation appeal error of judgment Court of Cassation factual error judicial assessment abuso di impianti di telecomunicazioni spese di ristrutturazione danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Mario Virga ha proposto ricorso per revocazione ordinaria avverso la citata ordinanzaai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
29462/2018 ) Il ricorrente deve, perciò, essere condannato – sussistendone i legittimi presupposti di legge - anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 , comma 3, c.p.c., con liquidazione effettuata in via equitativa nell’entità riportata in dispositivo.
Art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 391-bis c.p
Mario Virga ha proposto ricorso per revocazione ordinaria avverso la citata ordinanzaai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SUn. 26022/2008
Cass. n. 20635/2017
26022/2008; Cass. n. 20635/2017 e Cass.
Cass. n. 10040/2022
20635/2017 e Cass. n. 10040/2022).
Cass. n. 5326/2023
Cass. n. 18512/2020
Cass. n. 29462/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17560/2023 R.G. proposto da : VIRGA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PERTUSA 4, presso lo studio dell’avvocato AGATI OTTORINO (GTATRN71D02G273A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MADONIA CARMELO (MDNCML52E29H914B); -ricorrente- contro VIRGA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato CAUDULLO DINO (CDLDNI73H18C351K) rappresentato e difeso dall'avvocato GIRACELLO DANILO (GRCDNL72B22H914F); -controricorrente- nonché VIRGA PIERO CARMELO; - intimato - avverso l’ORDINANZA di CORTE DI CASSAZIONE n. 16934/2023 , pubblicatail 14/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale Giovanni Virga, proprietario di due unità immobiliari ubicate al piano terra ed al terzo piano di un fabbricato, aveva convenuto in giudizio Piero Carmelo Virga e Mario Virga, proprietari, rispettivamente, il primo di due unità immobiliari ubicate al piano terra ed al secondo piano dello stesso stabile ed il secondo di due unità immobiliari site al piano terra ed al primo piano del medesimo edificio, per sentire accertare l’illegittimità della installazione nei pianerottoli della scala di mobili ad uso esclusivo dei proprietari posti ai piani primo e secondo, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi “quo ante”; l’attore aveva chiesto anche la rimozione della canna fumaria e la redazione di una nuova tabella millesimale.

La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda, accolse parzialmente l’appello proposto da Giovanni Virga e, sulla base della CTU, condannò i convenuti a rimuovere mobili e similari collocati nel corpo delle scale a loro esclusivo uso; condannò Mario Virga alla rimozione della canna fumaria con ripristino dello stato dei luoghi e dispose l’adozione da parte del Condominio delle tabelle allegate alla relazione del CTU. Era emerso dalla CTU che gli originari convenuti avevano trasformato di fatto il pianerottoloin modo permanente e tale da impedire un pari uso degli altri condomini, che Mario Virga aveva collocato la canna fumaria ad una distanza dal tetto inferiore a quella legale e che, a causa di lesioni nel condotto vi era una fuoriuscita di fumi ed odori.

Il ricorso per cassazione proposto da Mario Virga venne respinto da questa Corte con ordinanza n. 16934/2023, pubblicata il 14.6.2023. Mario Virga ha proposto ricorso per revocazione ordinaria avverso la citata ordinanzaai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. Giovanni Virga ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, nonché al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art.96, comma 3,c.p.c. Virga Piero Carmelo non ha, invece, svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso per revocazione lamenta l’erronea lettura delle risultanze della CTU in relazione ai mobili e similari collocati nel corpo scala, alla nicchia posta nell’intercapedine, alle tabelle millesimali, alla violazione delle distanze della canna fumaria, alle lesioni della stessa con conseguente fuoriuscita di fumi ed odori.

L’errore revocatorio – secondo il ricorrente - consisterebbe nell’aver il giudice di secondo grado trascurato altri elementi probatori emersi nel giudizio d’appello. Il ricorso è inammissibile. Già nell’incipit del ricorso per revocazione (v. pag. 2) , il ricorrente lamenta le “lacune di accertamento e gli errori di valutazione contenuti nella relazione del CTU e/o per evidenziare gli erronei apprezzamenti contenuti nella sentenza che li ha recepiti”. Al fine di dimostrare l’errore revocatorio, il ricorrente dichiara di riportare “i passaggi salienti e non condivisi” e trascrive il contenuto delle critiche sollevate alla CTU per evidenziare gli assunti errori commessi dalla Corte d’appello di Palermo.

Il motivo di doglianza, così articolato, è inammissibile perché lo stesso non denuncia, in realtà, un errore revocatorioex art. 395 , n. 4, c.p.c., e cioè un errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza qui impugnata, quanto, invero, un supposto errore di valutazione del giudice di legittimità, ed ancor prima della Corte d’appello in ordine alle risultanze della CTU. Sul punto è necessario ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di q uesta Corte, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte dicassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 - bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art.395, n. 4, c.p.c., che consiste propriamente in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr., ex multis,Cass. SUn. 26022/2008; Cass. n. 20635/2017 e Cass. n. 10040/2022). Non sono, quindi, suscettibili di revocazione le sentenze e ordinanze della Corte diCassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa, poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (v., ad es., Cass. n.5326/2023).

Orbene, dalla lettura del ricorso in che vien qui in rilievo non è dato neanche evincere - perché ne ppure enucleato ( risultando piuttosto ricondottosotto la diversa veste sostanziale di "errore di giudizio") - quale sia stato l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte nel provvedimento qui impugnato per revocazione. Il ricorrente, sotto l’apparente riconduzione del vizio all'art.395, n. 4, c.p.c., svolge una censura che attiene al merito della causa, per avere la Corte di cassazione, ed ancor prima la Corte d’appello, mal valutato le risultanze della CTU con riferimento alle altre risultanze istruttorie.

In definitiva, il ricorso vadichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La redazione di un ricorso per revocazione basato su motivi di fatto, con i quali si chiede il riesame del merito della decisione, è palesemente fuori dell’ambito applicativo del citato art. 395 , n. 4, c.p.c. e rivela una grave negligenza, soprattutto considerando che si tratta di una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell'avvocato cassazionista (Cass. n. 18512 /2020 ; Cass.n. 29462/2018 ) Il ricorrente deve, perciò, essere condannato – sussistendone i legittimi presupposti di legge - anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 , comma 3, c.p.c., con liquidazione effettuata in via equitativa nell’entità riportata in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi quantificatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, sempre in favore del controricorrente, dell’ulteriore somma di e uro 3. 000 , 00 , in applicazione dell’art. 96, comma 3,c.p.c. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio