Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, Zaramella, did not act within this timeframe, while the opposing party, Maculan, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16697/2021 R.G. proposto da : ZARAMELLA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 47, presso lo studio dell’avvocato ANELLI LUCIO (NLLLCU57S29H501Q) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TESSIER GIANLUCA (TSSGLC62R19L407K) -ricorrente- contro MACULAN SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI FRASSINI 23, presso lo studio dell’avvocato FARAGASSO GIOVANNI (FRGGNN77C06D086Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CACCO ROBERTA (CCCRRT76S59L407Y), MAGALDI NICOLA (MGLNCL80E17H501T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.3219/2020 depositata il 07/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di