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Ordinanza — n. 30195/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court declares case extinguished with expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30195/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. People Fly S.r.l. voluntarily renounced the appeal against the Milan Court of Appeal's rejection of their nullity claim regarding an arbitration award, while the opposing party, Fintecna S.p.A., accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that the proceedings terminate without a substantive decision on the merits or specific allocation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal in accordance with statutory requirements, the court declares the proceedings extinguished without examining the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal litigation costs arbitration award nullity claim party autonomy indennizzo per rumore aeroportuale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
La rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo Fintecna s.p.a.
art. 390 c.p
La rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5241/2020 R.G. proposto da : PEOPLEFLY SRL, rappresentata e dife sa d all'avvocato IPPOLITO PIETRO ALBERTO (PPLPTR69M03B354J); -ricorrente- contro EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE,ora FINTECNA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANDREA (GMMNDR73E10H501D) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4104/2019,depositata i l 14/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE La società People Fly s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4104/2019, con la quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione per nullità da essa fatta valere contro il lodo arbitrale che l’aveva condannata a pagare euro 1.150.000 in favore della società Expo 2015 s.p.a. Ha resistito con controricorso Expo 2015 s.p.a. in liquidazione. Con atto del 5 settembre 2024 la ricorrente - premesso che con sentenza n. 67/2021 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della società People Fly e che il 31 dicembre 2021 la società Expo 2015 ha terminato le proprie attività liquidatorie e Fintecna s.p.a.

è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale riconducibili alla società controricorrente e si è costituita nel presente giudizio - ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso e ha rinunciato al medesimo, chiedendo a questa Corte di pronunciare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese; Fintecna s.p.a., a sua volta, nel medesimo atto ha dichiarato di non avere interesse a coltivare il controricorso e di accettare la rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese del giudizio.

La rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo Fintecna s.p.a. aderito alla rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale