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Ordinanza — n. 30155/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because client waived appeal proceedings, rendering the first-instance judgment res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30155/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had previously appealed the first-instance order to the Court of Appeal and subsequently waived the proceedings. The opposing parties argued that this waiver, combined with the applicant's later attempt to renew the appeal, legally extinguished the second-instance process and established res judicata under Article 338 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court refused to examine the substantive grounds regarding the lawyer's fees and the judge's participation, ruling that the original judgment was final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 338 c.p.c.; Where an appellant waives the appeal proceedings after notification of the complaint, the first-instance judgment becomes res judicata, precluding any attempt to renew the appeal or institute a new second-instance action.

Parole chiave

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res judicata waiver of appeal extinction of proceedings bis in idem cassation inadmissibility Code of Civil Procedure finality of judgment opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 338 c.p.c.
Art. 276 c.p.c.
Art. 14 d.lgs. 115/2011
il 3 ottobre 2019, l’avvocato Eutimio Monaco ricorreva al Tribunale di Imperia, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.
Art. 158 c.p.c.
Art. 191 d.lgs. 267/2000
Art. 194 d.lgs. 267/2000
artt. 276 c.p
non vi è luogo, pertanto, all’esame dei tre motivi posti a base del ricorso e con cui sono state denunciate la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 276 c.p.c., 14 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez.1, sentenza n. 5911 del 04/11/1980
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14192/2022 R.G. proposto da : MONACO EUTIMIO, elettivamente domiciliato in Napoli S. Lucia, n. 15, presso lo studio dell’avvocato RUBINACCI LUCA (RBNLCU73R04F839U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTUCCELLI MARIA RITA (BRTMRT65P41H501N) -ricorrente- contro ROGGERO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI ORSEOLO 41/B INT 17/A BIS, presso lo studio dell’avvocato VILLANI SILVIA (VLLSLV71M42H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAGUATO LUCA (SGTLCU73T14E290B) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI IMPERIA, elettivamente domiciliato in SANREMO VIA MATTEOTTI N.167, presso lo studio dell’avvocato MARTINI GIOVANNI BATTISTA (MRTGNN45A01D318D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ARCH INSURANCE (EU) DAC -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE IMPERIA n. 2130/2019 depositata il 22/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. il 3 ottobre 2019, l’avvocato Eutimio Monaco ricorreva al Tribunale di Imperia, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011, per ottenere la condanna del Comune di Imperia e di Sergio Roggero, quale responsabile degli affari legali dello stesso Comune, al pagamento del compenso per l’attività professionale svolta in difesa del Comune in relazione a cinquantotto procedure esecutive. Il Tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, rigettava sia la domanda nei confronti del Comune sia la domanda nei confronti del funzionario. Rigettava la prima domanda sul richiamo al disposto dell’art. 191 del testo unico enti locali e sul rilievo che non vi era stata alcuna deliberazione di conferimento di incarico da parte degli organi di governo del Comune, non vi era stato alcun accordo sui compensi dovuti al ricorrente, non vi era stato alcun impegno di spesa in ordine ai compensi.

Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti di Sergio Roggero sul motivo per cui, dalla documentazione agli atti, risultava, per un verso, che questi era intervenuto solo in un momento successivo all’espletamento delle attività difensive da parte del ricorrente -in particolare aveva intrattenuto uno scambio di comunicazioni con il ricorrente in ordine all’ammontare delle competenze che il Comune sarebbe stato disposto a pagare rispetto all’ammontare preteso dal ricorrente e in ordine alla necessità della adozione di un disciplinare di incarico di patrocinio e di una determinazione dirigenziale di impegno di spesa- e che, per altro verso, la persona che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191, comma 4, del testo unico, aveva “consentito la fornitura” era da individuarsi nel Sindaco;

2. l’avvocato Eutimio Monaco ricorre, con tre motivi, per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe;

3. il Comune di Imperia resiste con controricorso;

4. Sergio Roggero resiste con controricorso;

5. le parti hanno depositato memoria illustrativa; IN FATTO E IN DIRITTO Considerato che:

1. va innanzi tutto esaminata l’eccezione di “improcedibilità del ricorso per passaggio in giudicato dell’ordinanza”, sollevata dall’uno e dall’altro controricorrente. Viene dedotto che l’avvocato Monaco, prima di proporre il ricorso per cassazione, aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale di Imperia davanti alla Corte di Appello di Genova ed aveva, subito dopo l’iscrizione a ruolo, rinunciato agli atti dell’impugnazione. Si sostiene che l’estinzione del giudizio di appello ha fatto passare in giudicato l’ordinanza ai sensi dell’art.338 c.p.c.

2. L’eccezione preliminare è fondata. Questa Corte ha avuto modo di affermare che (Sez.1, sentenza n. 5911 del 04/11/1980) “qualora, in pendenza del procedimento d'appello, dopo la notificazione dell'attodi gravame ancorché non seguita dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio, l'appellantenotifichi alla controparte, in pari data, rinuncia agli atti del procedimento instaurato con detto gravame, nonché una rinnovazione del gravame medesimo, il perfezionarsi di talerinuncia, per effetto di accettazione della controparte ovvero, anche a prescindere dalla accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione di quel procedimento d'appelloed il passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado, e, quindi, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che ilrinunciante si fosse proposti, implica l'inidoneità di detta rinnovazione del gravame a riattivare il precedente giudizio di secondo grado ovvero ad instaurarne uno nuovo, ostandovi il divieto del bis in idem” ( Cass.5911/1980).

In applicazione di questi principi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

2. non vi è luogo, pertanto, all’esame dei tre motivi posti a base del ricorso e con cui sono state denunciate la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 276 c.p.c., 14 del d.lgs. 115/2011 e 158 c.p.c., per avere il Tribunale deciso senza che i tre giudici componenti il collegio avessero preso parte alla udienza di discussione dalla causa (1° motivo), la violazione degli artt. 191 e 194 d.lgs. 267/2000, per avere il Tribunale riconosciuto la validità dei contratti di patrocinio a cui afferisce la pretesa di pagamento nei confronti del Comune e tuttavia respinto il ricorso (2° motivo), la violazione degli artt. 191 e 194 d.lgs. 267/2000 per avere il Tribunale respinto il ricorso nei confronti di Sergio Roggero sul presupposto che, per la sussistenza della di lui responsabilità, sarebbe stato necessario che egli avesse assunto un ruolo attivo e decisionale nell’affidamento degli incarichi laddove era da ritenersi sufficiente che, come di fatto era avvenuto, il funzionario non si fosse opposto al conferimento degli incarichi (3° motivo); 3.le spese seguono la soccombenza;

PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 7500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par