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Decreto — n. 30151/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 30151/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment termination. The appellant, Bena Costruzioni Srl, had not acted to preserve the case after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment termination within 40 days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal 40-day deadline extinction of proceedings proposal of judgment termination litigation costs allocation spese di procedura anticipi delle spese recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19862/2019 R.G. proposto da : BENA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI GINO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ASDRUBALI MASSIMO -ricorrente- contro CONDOMINIO LE CASE ROSSE DI TRESCORE BALNEARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 220, presso lo studio dell’avvocato TOTARELLI PAOLO rappresentato e difeso dall'avvocato DI DIO SIMONE -controricorrente- e SANTORO SALVATORE, MARCHESI GIANMARIO, CAMPESE MATTEO, GABBIADINI EMANUELE, RONZI SAMANTA, CAPELLI ALESSIO, FACCHINETTI MARIA SIMONETTA, LEONI MASSIMILIANO, BOLIS MARIA ROSA, NITU CAMELIA, ALGAROTTI WALTER, MORGHESE MARIA ANTONIETTA, NITU PETRICA, BELOTTI CRISTINA, OLIVARI MARIA, BONDIOLI ERIKA, MORLINI SIMONETTA, TEBALDI MIRCO, BORDOGNA ILENIA, BARCELLA ANDREA, TURLA SIMONE, ABETE FLORIANA, RIZZI PIERO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1953/2018 depositata il 19/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C