Court dismisses equitable compensation claim as time-barred since administrative payment orders were issued in 2021.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the plaintiffs' claim for equitable compensation regarding the excessive duration of a 'Pinto su Pinto' process. The plaintiffs argued that the six-month limitation period should start only after the administrative commissioner's report was finalized in late 2021, not when the initial payment orders were issued in 2021. The Court rejected this, ruling that the limitation period commenced immediately upon the issuance of the payment orders, which satisfied the debt and definitively concluded the enforcement phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 l. 89/2001; The six-month limitation period for equitable compensation claims commences from the date the administrative authority issues payment orders satisfying the debt, as this constitutes the definitive conclusion of the enforcement phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ito ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25282/2023 R.G. proposto da: ZANNI SALVATORE, COSTA GIORGIO, BALIVIERA ALESSANDRO, BOTTEGA ANGELO, BORGNA PAOLO, BRUNELLO ALESSANDRO, FIO- RETTI FABIO, GARGIULO AGOSTINO, FACIONI MAURIZIO, DE BE- NEDITTIS DIEGO, FRANCESCHINIS OSVALDO, GUZZON IVANO, FIORENTINO DONATO, MOMESSO LUCA, MASIERO STEFANO, RIZZO SERAFINO, OSELLAME ENNIO, SAVIAN ROBERTO, RUGGIERO UM- BERTO, MARANO GIUSEPPE, MARZULLO POMPEO, MIGLIETTA RO- BERTO, MALOSSO RAFFAELE, PALMA CARMELO, MARRAFFA MAS- SIMO, PENTA MARCO, PELLATTIERO GIANLUCA, VIOLA LUIGI, VE- CERA MICHELE, SCROCCA AGOSTINO, SPICCIARIELLO ERNESTO, VANGI VINCENZO, TASSI ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato CO- RONAS SALVATORE (CRNSVT49M24D969F) che li rappresenta e di- fende unitamente all'avvocato CORONAS UMBERTO (CRNMRT68T21H501K) -ricorrente- contro MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 363/2022 de- positatoil 08/06/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragione- vole di un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»). Il pro- cesso presupposto è definito nella sua fase di cognizione da Cass.17673/2015, che liquida € 6.500 a ciascun ricorrente. Omesso il pa- gamento, sono instaurate procedure esecutive, definite con ordi- nanze di assegnazione, rimaste inattuate. Il giudizio di ottemperanza è promosso il 7/2/19 e si conclude il 9/8/2019.
Il commissario ad acta rimane inadempiente. Il reclamo ex art. 114 co. 6 c.p.a. per contestare tale inerzia si conclude con ordinanza 24/9/2021 che or- dina al commissario di depositare entro 30 giorni l’attestazione del pagamento. Ciò è avvenuto. Il 17/6/22 è instaurato il processo at- tuale. La domanda è accolta in sede monocratica, dichiarata inam- missibile per tardività in sede di opposizione con la seguente moti- vazione: «il ricorso è stato depositato il 17/6/2022, ben oltre il ter- mine semestrale dalla definitività della sentenza di ottemperanza (29/11/2019).
Invero, la procedura di ottemperanza azionata si è definitivamente conclusa, trascorso il termine lungo di tre mesi, il 29/11/2019, in assenza di appello avverso la sentenza del Tar Lazio pubblicata il 9/8/2019. A nulla rileva il reclamo proposto avverso gli atti del commissario ad acta che non impedisce la formazione del giudicato sull’ottemperanza, nonché l’ordinanza del 24/09/2021 emanata in detto procedimento ove è espressamente affermato il contenuto meramente interlocutorio del provvedimento, insuscetti- bile di passare in giudicato.
In ogni caso la procedura di ottempe- ranza azionata si è definitivamente conclusa con la soddisfazione del credito indennitario, avvenuta con ordinativi di pagamento del giu- gno/luglio 2021, cosicché il ricorso ex lege Pinto avrebbe dovuto es- sere proposto entro il mese di febbraio 2022». Ricorrono i privati con un unico motivo, illustrato da memoria. Re- siste il Ministero della giustizia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –L’unico motivo censura che la Corte di appello abbia ritenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto promuovere il ricorso per equa ri- parazione entro il termine di 6 mesi dalla soddisfazione del credito, avvenuto con gli ordinativi di pagamento emessi nei mesi di giu- gno/luglio 2021».
Si deduce violazione degli artt. 4 l. 89/2001, 6 Cedu, 111 co 2, 117 Cost.Nella memoria i ricorrenti invocano Cass. 17611/2024 ove si so- stiene: «emanata un’ordinanza di assegnazione al termine del pro- cesso esecutivo, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decorrere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per la pro- posizione del ricorso per l’equo indennizzo, se l’amministrazione cor- risponde il pagamento. Altrimenti, se la parte privata instaura il giu- dizio di ottemperanza per essere soddisfatta della sua pretesa credi- toria, come la durata del processo dinanzi al giudice amministrativo rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole, così dalla definitività del giudizio di ottemperanza decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001.
In caso di mancato adempimento spontaneo, diviene infatti neces- sario ricorrere al processo giurisdizionale (amministrativo) per otte- nere l’effettivo soddisfacimento del credito, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023)». Pertanto - sostiene il ricorrente - sia che la «definitività» debba determinarsi in relazione alla data di deposito dell’ordinanza del Tar Lazio del 24/9/2021 (decisione sul reclamoex art. 114 co. 6 c.p.a), sia che debba invece determinarsi in relazione alla data in cui il Com- missario ad acta ha dato ad essa esecuzione e relazionato in merito (25/10/2021), il successivo avvio in data 17/6/2022 del giudizio ex l. 89/2001 avrebbe dovuto comunque essere ritenuto tempestivo.
Infatti, l’ordinanza del 24/9/2021, non essendo stata impugnata dalle parti entro il termine (dimezzato ex art. 87 co. 2 e 3 c.p.a.) di tre mesi, è divenuta inoppugnabile soltanto il 24/12/2021; gli atti e la relazione depositati dal Commissario ad acta del 25/10/2021 non hanno formato oggetto di ulteriore reclamo nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 114 co. 6 c.p.a., scaduto il 24/12/2021. Conse- guentemente nell’uno come nell’altro caso il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 ha preso a decorrere unicamente dal 24/12/2021 e quindi è venuto a scadenza il 24/06/2022, il che implica la tempesti- vità dell’attuale domanda. 2. -Il ricorso è infondato.
I ricorrenti avrebbero dovuto promuovere il ricorso per equa ripa- razione entro il termine ultimo di sei mesi dalla rispettiva soddisfa- zione del loro credito, che nel caso attuale è avvenuta nei mesi di giugno e luglio 2021 con l’emissione degli ordini amministrativi di pagamento. Da tale momento decorre il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 per proporre domanda di equa riparazione. Ciò in ap- plicazione dell’orientamento espresso da Cass. 18577/2022(p.
12) secondo cui «il seguito attuativo svoltosi nelle forme dell'ottempe- ranza, non diversamente dall'esecuzione che principia col pignora- mento, si [deve] considerare ultimato quoad effectum, vale a dire col soddisfacimento della pretesa coattiva». Nel caso attuale, al 17/6/2022, il termine ex art. 4 l. 89/2001 era già scaduto. Soddi- sfatto il credito, non acquisisce rilevanza il seguito processuale cui fanno riferimento i ricorrenti nel tentativo di posticipare il dies a quo del termine ex art. 4 l. 89/2001. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liqui- dano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese