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Ordinanza — n. 30125/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural unprocedibility due to lack of proof of timely notification of the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30125/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally unprocedible because the appellant failed to provide evidence of the timely notification of the contested judgment via PEC. Although the appellant claimed notification occurred within the statutory period, no proof of the electronic message confirming receipt was deposited with the court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal fees, court costs, and a fine for abuse of process.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma II, n. 2; Art. 380 bis, comma III cod. proc. civ.: An appeal is procedurally unprocedible if the appellant fails to prove the timely notification of the contested judgment, rendering the appeal inadmissible regardless of the substantive merits.

Parole chiave

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procedural unprocedibility proof of notification timely notification PEC message abuse of process legal fees Cassation appeal allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma II, n. 2 cod. proc. civ.
2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; - con istanza ex art.
Art. 360 cod. proc. civ.
Ferrucci ha formulato ricorso per cassazione, senza peraltro provvedere alla formulazione rituale di motivi separati, riconducibili ognuno ad una delle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 360 cod.
Art. 366 n. 4 cod. proc. civ.
civ.; Michele Pascariello e AIG Europe Limited hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione degli art. 366 n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
369 cod.proc.civ.; - con istanza ex art. 380 bis cod.
Art. 96 cod. proc. civ.
civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
21 - 2 - 20 2 4 - 6 - -in considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co.
art. 360 cod. proc. civ
Ferrucci ha formulato ricorso per cassazione, senza peraltro provvedere alla formulazione rituale di motivi separati, riconducibili ognuno ad una delle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 360 cod.
art. 369 cod.proc.civ
2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; - con istanza ex art.
art. 380 bis cod. proc. civ
369 cod.proc.civ.; - con istanza ex art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 348 ter cod. proc. civ
10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021
Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433
Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540
27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20952- 20 19 proposto da: avv. FERRUCCI FERNANDO, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Marianna Dionigi n. 29 , presso lo studio dell’avv. Ernesto Aliberti , rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione degli indirizzipec; -ricorrente - contro PASCARIELLO MICHELE, elettivamente domiciliato in Roma,via Silvio Pellico 44, presso lo studio dell’avv. Giovanni Agostini che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.Elena Bisoni , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – e contro Ric. 2019n. 20952sez.

S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 2 - AIG EUROPE LIMITED, Rappresentanza generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia C. Colombo 436, presso lo studio dell’avvocato Renato Caruso che la rappresenta e difende unitamente all'avv.Silvia Gussetti, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1892/2019della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicatail 30/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti; rilevato che: - con sentenza n. 1892/2019, la Corte d'appello di Milano, ha accolto soltanto parzialmente la domanda di condanna avanzata dall’avv.

Ferruccinei confronti di Pascariello Michele; -avverso questa sentenza l’avv. Ferrucci ha formulato ricorso per cassazione, senza peraltro provvedere alla formulazione rituale di motivi separati, riconducibili ognuno ad una delle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.; Michele Pascariello e AIG Europe Limited hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione degli art. 366 n. 4 e 360 cod. proc. civ.; -in data 3/2/2023, il Consigliere delegato di questa Sezione ha formulato proposta di definizione accelerata della controversia, ex art.380 bis cod. proc. civ., rilevando l’improcedibilità del ricorso perché il ricorrente, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 6/5/2019, non ha depositato la prova della notifica della sentenza impugnata, cioè, nella specie, la stampa dei messaggi pec attestanti Ric. 2019n. 20952sez.

S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 3 - l’avvenuta notifica per via telematica, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; - con istanza ex art. 380 bis cod. proc. civ. del 24/2/2023, il ricorrente ha chiesto la decisione, provvedendo (così nell’istanza) al «rideposito» della copia del messaggio pec di notifica; considerato che: - prima ancora dell’ammissibilità deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso; -il ricorrente, invero, come rilevato nella proposta di definizione accelerata, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 6/5/2019, non ha depositato la prova della notifica della sentenza impugnata, cioè, nella specie , la stampa dei messaggi pec attestanti l’avvenuta notifica per via telematica, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte dei controricorrenti perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 2017); -poiché tale deposito deve avvenire nel rispetto del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8312/2019), l’improcedibilità non può essere impedita con la tardiva produzione della copia dei messaggi, perché al ricorrente è concessa soltanto la possibilità di produrre l’attestazione di conformità delle stampe agli originali telematici, purché le prime siano già state tempestivamente allegate; - nella specie, la copia dei messaggi pec non risulta prodotta tempestivamente, né rileva, per scongiurare l’improcedibilità, la copia depositata con l’istanza ex art. 380 bis cod. proc. civ. in quanto recante Ric. 2019n. 20952sez.

S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 4 - la data di stampa del 23/2/2023, successiva al rilievo dell’omesso deposito; non può ricavarsi il tempestivo deposito neppure dal la indicazione, in ricorso, della produzione della sentenza notificata nella documentazione sub a)«al momento dell’iscrizione a ruolo» in quanto indicante soltanto la sentenza impugnata e la data della notifica; -la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalleparti controricorrent i e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez.

U, n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod. proc. civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); -poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 4/7/2019, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (30/4/2019), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato Ric. 2019n. 20952sez.

S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 5 - del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); -dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti; -poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannato al pagamento a favore dellecontroricorrenti di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende; come evidenziato da Cass.

Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata; Ric. 2019n. 20952sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 6 - -in considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna l’avv. Ferrucci al rimborso, in favore di Pascariello e di AIG Europe Limited, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi in Euro 6 . 0 00,00 per il primo e in Euro 8.500 per la seconda, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condanna l’avv. Ferrucci, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 4.500,00 in favore di Pascarielloe in Euro 6.000 in favore di AIG e,ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, de