Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30043/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no further costs required as it is not a typical loss case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30043/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the plaintiffs voluntarily withdrew the case due to a lack of interest. The plaintiffs had previously challenged a Bank of Italy sanction, but the withdrawal was accepted by the defendant without further proceedings. The court ruled that no additional uniform contribution is required because the withdrawal does not fit the specific criteria for such a fee under the relevant decree.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without the need for the plaintiff to pay further uniform contribution, as this measure applies only to typical cases of rejection or inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings uniform contribution Bank of Italy sanction cassation appeal ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22070- 2018 proposto da: BIANCHI GIULIANO, DARINI WALTER, VOLPINI MARIO, elettivamente domiciliatiin Roma, viaAmiterno 2, presso lo studio dell'avv . Angioletto Calandrini, rappresentati e difes i dall'avv . Fabio Ciccariello , giust e procureallegate al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Nazionale 91 , presso l’avvocatura della banca, rappresentata e difes a dagli avv .

Giuseppe Napoletano e Ruggero Ippolito, giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 22070 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 2 - avverso il decreto n. cronol. 463/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatoil 15/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: -con ricorso notificato il 13 luglio 2018, Giuliano Bianchi, Walter Darini e Mario Volpini ha nno chiesto la cassazione del decreto n. cronol. 463/2018 della Corte d'appello di Roma, pubblicato il 15/1/2018, che ha rigettato la loro opposizione ex art. 145 T.U.B. avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia adottato nei loro confronti con delibera 420/2014, n. prot. 783677/2014 del 5/8/2014; -la Banca d’Italia ha resistito con controricorso; - con atto del 19 / 2 /2 024 i ricorrent i ha nno rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e ch iesto l’estinzione del giudizio, accettando di versare un contributo spese in favore della controricorrente; -la Banca d’Italia ha accettato l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, Ric. 2018 n. 22070 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 3 - pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione