Italian court dismisses appeal on civil procedure grounds regarding timely notification of administrative sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Vinicio Fioranelli's appeal against a Rome Court of Appeal decision that declared an opposition to a Consob sanction time-barred. Fioranelli argued the notification was invalid because he had moved his residence abroad without proper dual declarations to both the old and new municipalities. The court held that the law requires proof of simultaneous registration in both communities for the transfer to be opposable to third parties, a standard not met by the foreign registration alone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 143 cod. proc. civ.; Art. 31 disp. att. cod. civ.: For a residence transfer to be opposable to third parties, dual declarations to both the abandoned and new municipalities are mandatory, and foreign registration does not substitute this requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35415- 201 9 proposto da: FIORANELLI VINICIO, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Sesto Rufo 23,presso lo studio dell'avv. Giovanni Ercole Moscarini dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - CONSOB, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Martini, n. 3, presso lo studio degli avv.ti Paolo Palmisano e Clementina Scaroni, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n. 35415 sez.
S2 -ud. 6 - 3 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 3185/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 14/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a del ricorrente . FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.3185 del 2019 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta da Vinicio Fioranelli avverso la sanzione dell'importo di Euro 400.000, inflittagli da Consob per violazione dell’art.187 ter comma 1 t.u.f., per avere , nell’ambito della trattativa avviata dal gruppo da lui rappresentato per l’acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza di AS Roma, rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa, in data 22/5/2009, nonché diffuso un comunicato nello stesso giorno, aventi ad oggetto il possesso, da parte del gruppo Fioranelli, delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto, diffondendo così informazioni suscettibili di fornire al mercato indicazioni false e fuorvianti in merito al prezzo delle azioni AS Roma.
La Corte d’Appello ha dichiarato la tardività dell’opposizione perché ha ritenuto valida la notifica della sanzione effettuata, ex art.143 cod. proc. civ., presso la casa comunale di Pergola, ultima residenza in Italiadell’incolpato: ha rimarcato, infatti, che Fioranelli si è trasferito all’estero senza comunicare all’Autorità consolare italiana in Austria, oltre che al comune di ultima residenza, il luogo della sua nuova residenza, come previsto dall’art. 31 disp. att. cod. civ., non risultando sufficiente, allo scopo, l’iscrizione all’AIRE, peraltro in un paese diverso dall’Austria e risultando, perciò, non esigibili ulteriori ricerche, né opponibile il trasferimento alla Consob notificante.
Ric. 2019n. 35415 sez. S2 -ud. 6 - 3 - 20 2 4 - 3 - 2. Avverso questa sentenza, Vinicio Fioranelli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, a cui la Consob ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unicomotivo di ricorso, Vinicio Fioranelli ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 143 cod. proc. civ. , dell'articolo 6 della legge 470/88, degli articoli 44 comma primo del codice civile e 31disp. att. cod. civ., del l’art. 187 septies del t.u.f., per avere la Corte d'Appello ritenuta valida e rituale la notifica della sanzione eseguita dalla Consob ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ. nel suo originario paese di residenza in Italia, sebbene egli fosse iscritto all'Aire e avesse trasferito la sua residenza in Austria; in particolare, la Corte d’appello avrebbe infondatamente escluso il vizio della notifica sebbene il Consolato e la Consob notificante avessero omesso una diligente verifica della sua nuova residenza. 1.1.
Il motivo è infondato. Innanzitutto deve qui rimarcarsi che la ritualità della notifica della sanzione, in quanto relativa ad un atto del procedimento amministrativo, è oggetto di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, perciò, come tale, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici, in riferimento alle norme applicabili alla notifica stessa (Cass. Sez. 1, n. 1092 del 19/01/2005 ; Sez. 2, n. 14526 del 14/08/2012). Nella specie, dunque, la Corte territoriale ha accertato, in fatto, che Fioranelli risultava iscritto all’AIRE, ma quale residente in Svizzera, nel comune di San Gallo; come ribadito dalla Consob controricorrente, alla data della notifica, nel 2013, il Consolato italiano in Svizzera aveva riscontrato che egli si era trasferito sin dal 2011 in Austria, senza comunicare in quale comune, tant’è che era stata chiesta la Ric. 2019n. 35415 sez.
S2 -ud. 6 - 3 - 20 2 4 - 4 - cancellazione del suo nominativo dal registro per irreperibilità; neppure la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Vienna ha potuto individuare il nuovo indirizzo di residenza. In particolare, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto correttamente utilizzata la procedura dell’art. 143 cod. proc. civ. in quanto l’asserito trasferimento della residenza all’estero non è risultato opponibile alla Consob notificante, ai sensi dell’art. 44 cod. civ: di là delle disposte ricerche, infatti, vi è che certamente Fioranelli non aveva effettuato alcuna dichiarazione ex art. 31 disp. att. cod. civ. nel suo paese di ultima residenza in Italia, dove è poi risultato irreperibile.
In materia di trasferimento di residenza all’estero, l’art. 6 della legge 27/10/1988 n. 470 (A nagrafe e censimento degli italiani all'estero), prescrive che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero debbano farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione(primo comma) e, se residenti all'estero, in caso di nuovo trasferimento della residenza o dell'abitazione, entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione(terzo comma).
Come stabilito da questa Corte, la regola va però coordinata con quanto prescritto dall'art. 31 disp. att. cod. civ., secondo cui il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale; nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. Ai fini della invalidità della notifica , pertanto , non basta che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. Ric. 2019n. 35415 sez.
S2 -ud. 6 - 3 - 20 2 4 - 5 - 44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandonaed a quello di nuova residenza; in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono, infatti, avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (Cass.
Sez. 1, n. 17752 del 30/07/2009). Tale principio va tenuto fermo anche quando lo spostamento della residenza avviene all'estero, perché l’art. 6 legge n. 470 del 1988, non contiene eccezioni o deroghe rispetto all'art. 31 disp. att. cod. civ., né ne ha determinato la tacita abrogazione. Consegue che l'adempimento di cui all'art. 6 legge n. 470 del 1988 non è sostitutivo di quello -distinto ed ulteriore - richiesto dall'art. 31 disp. att. cod. civ. per l'immediata opponibilità ai terzi in buona fede dello spostamento della residenza, come prescritto dall’art. 44 cod. civ. (così, Cass.
Sez. 3, n. 21922 del 21/09/2017). La Corte d’appello di Roma ha correttamente applicato i suesposti principi, sicché la sentenza risulta immune da censura.
3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di Vinicio Fioranelli al rimborso delle spese processuali in favore di Consob, liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei Ric. 2019n. 35415 sez. S2 -ud. 6 - 3 - 20 2 4 - 6 - presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna Vinicio Fioranelli al pagamento, in favore diConsob, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.