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Ordinanza — n. 29862/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no further contribution required upon voluntary withdrawal of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29862/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the lawsuit due to a lack of interest. The appellant had previously opposed a Bank of Italy sanction under Article 145 of the T.U.B., but later renounced the proceedings and accepted the costs. The Court ruled that since the withdrawal occurred, the appellant is not bound by the special contribution obligation typically imposed on losing parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and exempts the withdrawing party from the special contribution obligation reserved for non-victorious appellants in cases of rejection or inadmissibility.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings special contribution obligation Bank of Italy sanction T.U.B. opposition lack of interest costs allocation risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19020- 2018 proposto da: DI LUCA ELISEO, elettivamente domiciliatoin Roma, viale Mazzini 131, presso lo studio dell'avv.Francesco Franceschi, rappresentato e difes o dall'avv. Massimiliano Ricci , giust a procur a in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Nazionale 91 , presso l’avvocatura della banca, rappresentata e difes a dagli avv . Giuseppe Napoletano e Ruggero Ippolito, giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 19020 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 2 - avverso il decreto n. cronol. 11065 /201 7 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatoil 15/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: -con ricorso notificato il 21 giugno 2018 , Eliseo Di Luca ha chiesto la cassazione del decreto n. cronol. 11065/2017 della Corte d'appello di Roma, pubblicato il 15/12/2017, che ha rigettato la suaopposizione ex art. 145 T.U.B. avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia adottato nei suoi confronti con delibera 420/2014, n. prot. 783677/2014 del 5/8/2014; -la Banca d’Italia ha resistito con controricorso; - con atto del 20 / 2 /2 024 i l ricorrent e ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e ch iesto l’estinzione del giudizio, accettando di versare un contributo spese in favore della controricorrente; -la Banca d’Italia ha accettato l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, Ric. 2018 n. 19020 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 3 - pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione