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Ordinanza Interlocutoria — n. 29861/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing to determine if a municipality can impose local navigation fines.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29861/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remitted the case to a public hearing to resolve a dispute over whether a municipality has the authority to impose administrative fines for local navigation violations. The appellant argued that sanctioning power belongs to the regional president, while the municipality claimed delegated authority allowed them to enforce penalties. The court determined the issue required full oral argument due to the lack of binding precedent on this specific delegation of power.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 3 D.Lgs 171/2005; Art. 17 comma 4 L. 689/81: The court holds that the attribution of sanctioning power to a municipality versus a regional authority requires examination in public hearing when no binding precedent exists.

Parole chiave

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administrative sanctioning power municipal delegation authority local navigation regulations competence attribution dispute remittal to public hearing bandiera contrassegno stradale abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 3 D.Lgs 171/2005
Secondo il citato Tribunale, lo stesso Regolamento adottato dalla Città Metropolitana di Venezia, all’art. 32, stabilisce che l’inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi è sanzionata ai sensi dell’art.
Art. 17 comma 4 L. 689/81
Art. 3 D.Lgs n. 422/1997
Secondo il citato Tribunale, lo stesso Regolamento adottato dalla Città Metropolitana di Venezia, all’art. 32, stabilisce che l’inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi è sanzionata ai sensi dell’art.
Art. 105 D.Lgs 31.3.1998 n.112
422 del 1997, delle delibere d ella Giunta Regionale Veneto n.4040 del 14.5.2015 e dell’art. 105 del D.
Art. 21-septies L. 241/90
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4214/2022 R.G. proposto da : GRIDELLI GIAMPIETRO, rappresentato e difeso dall’Avv. Jacopo Molina; -ricorrente- contro COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Stefano Gattamelata; -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1367/2021 , pubblicatail 1° luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - Gridelli Gianpietro propose opposizione avverso l’ordinanza - ingiunzione n. 5003/2013, con la quale il Comune di Venezia gli aveva irrogato la sanzione di euro 172,00 (spese comprese) in ordine alla violazione prevista da ll’art. 32, comma 2 del Regolamento Provinciale per la navigazione locale, consistita nel non aver esposto il contrassegno LV,deducendo l’incompetenza del Comune di Venezia, ex artt. 18 e 21 - septies della L. n. 241/90,in favore della Città Metropolitana di Venezia; - il Giudice di Pace di Venezia, con sentenza n. 1231/2018, accolse l’opposizione e ritenne sussistente la competenza della Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per il Coordinamento della Navigazione Locale della Laguna di Venezia; - propose appello il Comune di Venezia resistito da Gridelli Gianpietro; - il Tribunale di Venezia , con sentenza n. 1367/2021, accolse l’appello ed affermò la legittimità dell’ordinanza - ingiunzione emessa dal Comune di Venezia, da considerarsi competente, richiamando l’art. 1 del Regolamento che attribuisce alla Provincia il coordinamento della navigazione locale della Laguna Veneta, ma non il potere sanzionatorio.

Secondo il citato Tribunale, lo stesso Regolamento adottato dalla Città Metropolitana di Venezia, all’art. 32, stabilisce che l’inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi è sanzionata ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs 171/2005; la Giunta Provinciale con delibera n. 4040/2008 ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale previste dal D. Lgs 171/2005.La delega è, infatti, prevista dall’art. 1 della Regione Veneto n. 10/1977, che ha delegato ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative. - A conferma di tale tesi, il Tribunale veneziano richiamò l’art.11 del D.

Lgs 422/1997, che ha delegato alla Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia) la competenza all’emanazione del Regolamento volto all’elaborazione della normativa di coordinamento d’intesa con “i soggetti competenti in materia”. - Giampiero Gridelli ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Venezia sulla base di due motivi; - il Comune di Venezia ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative;

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli art. 32, comma 3 del D. Lgs. n . 422 del 1997, delle delibere d ella Giunta Regionale Veneto n.4040 del 14.5.2015 e dell’art. 105 del D. Lgs 31.3.1998, n.112 nonché dell’art.21- septies della L. 241/90; secondo la prospettazione del ricorrente, ai sensi dell’art.3 del D. Lgs . n . 422/1997, la potestà di disciplinare il sistema di rilevamento dei natanti circolanti in ambito lagunare è stato delegato dallo Stato alla Provincia, ora Città Metropolitana di Venezia, e non alla Regione sicché la potestà sanzionatoria spetterebbe al Presidente della Regione, ai sensi dell’art.17, comma 4 della L. 689/81.

Il ricorrente rileva che le uniche competenze delegate dalla Regione ai Comuni riguardano i servizi di trasporto e non la disciplina dei contrassegni, per i quali deve applicarsi la disciplina speciale; - sulla questione relativa all’attribuzione del potere sanzionatorio al Comune, che è ente diverso da quello che ha emanato il Regolamento, non vi sono precedenti da parte di questa Corte e la stessa riveste particolare importanza, anche alla stregua della circostanza che il ricorrente ha fatto riferimento ad una difformità di orientamenti da parte della giurisprudenza di merito; - la questione merita, pertanto, di essere trattata in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rimette la causaalla pubblica udienza. Così deciso in Ro