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Ordinanza — n. 29848/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against administrative sanctions for bank director regarding internal control failures and speculative operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29848/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Silvano Trucco's appeal against administrative fines imposed by the Bank of Italy for organizational deficiencies and speculative operations. Trucco argued that the irregularities were attributable to a predecessor and requested further evidence, but the appellate court found his tenure involved active negligence in credit approvals without proper safeguards. The Supreme Court upheld the dismissal, ruling that the evidence sufficiently established his responsibility and that the lower court correctly exercised its discretion on evidentiary requests.

Regesto Legislator

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Art. 53 D.Lgs. n. 385/1993; Art. 35 D.Lgs. n. 385/1993: Administrative sanctions for bank directors are upheld when internal control failures and speculative operations demonstrate active negligence, as mere delegation to anti-money laundering officers does not exempt liability.

Parole chiave

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Bank of Italy sanctions Internal control failures Speculative operations liability Bank director negligence Administrative penalty appeal vigilanza sulle banche irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 53, 1° comma, lett. b) e d) D.Lgs. n. 385/1993
385/1993), per carenze nel processo del credito (art. 53, 1° comma, lett.
Art. 35, 2° comma, D.Lgs. n. 385/1993
385/1993), e per operazioni speculative (art. 35, 2° comma, D.Lgs. n. 385/1993).
Art. 70, comma 1, lett. a) TUB
Art. 145 TUB
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 145 tub, degli artt.
Art. 210 c.p.c.
3 - 4 e 5 c.p.c.)”; si imputa alla Corte d’appello di Roma di aver omesso l’esame di alcuni fatti decisivi, compiendo gravi errori, e di aver condotto un’attività istruttoria del tutto superficiale; in particolare, la Corte di merito non avrebbe accolto l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de
art. 2697 c.c
145 del TUB., dell’art. 2697 c.c.
art. 210 c.p
3 - 4 e 5 c.p.c.)”; si imputa alla Corte d’appello di Roma di aver omesso l’esame di alcuni fatti decisivi, compiendo gravi errori, e di aver condotto un’attività istruttoria del tutto superficiale; in particolare, la Corte di merito non avrebbe accolto l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, n.31251
Cass. Civ. n. 22196/2010
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017
Anche la determinazione in concreto della sanzione è stata oggetto di apprezzamento del giudice di merito, che ha tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del ricorrente ( Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Cass.
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016
9126 del 07/04/2017; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30225/2018 R.G. proposto da : TRUCCO SILVANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N 42, presso lo studio dell’avvocato MUZI GIOVANNI (MZUGNN62C30H501O) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE 91 C-O BANCA D'ITALIA, presso lo studio dell’avvocato COPPOTELLI PIERA (CPPPRI60P62H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PIETROPAOLO MARCO (DPTMRC76T18H501F); -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51069/2014 depositata il15/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA La Banca d’Italia, a seguito di accertamenti ispettivi eseguiti tra il 28.11.2012 ed il 15.2.2013, irrogò a Silvano Francesco Trucco, nella qualità di Direttore Generale di Bene Banca-Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c., sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 61.500,00 per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni (art. 53, 1° comma, lett.

b) e d) D.Lgs. n. 385/1993), per carenze nel processo del credito (art. 53, 1° comma, lett. b e d) D.Lgs. n. 385/1993), e per operazioni speculative (art. 35, 2° comma, D.Lgs. n. 385/1993). In seguito a tali irregolarità, su conforme proposta ex art.70, comma 1, lett.

a) del TUB della Banca d’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sciolse gli organi di amministrazione e sottopose la Banca, con D.M. del 26.4.2013,ad amministrazione straordinaria. Avverso la delibera della Banca d’Itali, Silvano Francesco Trucco propose opposizione a norma dell’art. 145 T.U.B; dedusse di essere stato assunto dalla Banca nell’anno 1991 e di essere stato nominato Direttore Generale il 4 agosto 2011; che solo dopo un anno dall’assunzione della carica, la Banca d’Italia aveva avviato un accertamento ispettivo, che si era concluso il 15 febbraio 2013 con la rilevazione di alcune irregolarità; l’opponente si difese sostenendo che dette irregolarità erano riconducibili al precedente Direttore .

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 15.3.2018, rigettò l’opposizione. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne che leirregolarità riscontrate, lungi dall’essere superate nel corso del suo mandato, si erano protratte, soprattutto in relazione alle concessioni dei finanziamenti, che avevano aggravato l’esposizione debitoria della banca. Secondo la Corte d’appello, Trucco non aveva esercitato alcuna sorveglianza attiva sulla gestione della Banca, né era intervenuto sulle gravi anomalie del sistema creditizio per apportare i necessari correttivi; al contrario, aveva continuato ad erogare il credito, senza adeguate garanzie di copertura e di rientro.

Il decreto impugnato passa in rassegna una serie di operazioni di concessione del credito ad imprese che presentavano condizioni di criticità per difficoltà finanziarie (Gruppo Bedino), senza alcuna istruttoria, sulla base di valutazioni atecniche, fondate su conoscenza personali e senza osservare le regole di prudenza previste nella politica di processo del credito. Inoltre, Silvano Francesco Trucco aveva ritardato nel comunicare alla Banca d’Italia alcune posizioni di rischio tra i crediti in sofferenza, adducendo giustificazioni non adeguate, basate su mere aspettative della loro solvibilità o ancorate su dati parziali e inconferenti, evidenziando la carenza dei controlli interni e nella gestione del credito aziendale.

In relazione alla normativa antiriciclaggio, la Corte di meritò ritenne che la posizione apicale di Direttore Generale implicasse un dovere attivo di vigilanza, che non escludeva la sua responsabilità per le disfunzioni addebitabili al responsabile della funzione antiriciclaggio. Infine, venne accertato lo svolgimento di attività speculativa in derivati su valute per importi rilevanti nonostante lo scopo di mutualità della banca, operazioni per le quali la Banca d’Italia, nell’ispezione del 2010 aveva mosso rilievi critici, in seguito ai quali la banca si era impegnata a non dare corso all’apertura di nuove posizioni e di chiudere quelle in corso nei successivi diciotto mesi; al contrario, nel corso dell’ispezione del 2013 la Banca aveva continuato a svolgere attività speculativa per rilevanti importi.

Silvano Francesco Trucco ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Roma sulla base di quattro motivi. La Banca d’Italia ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omessa e/o carente motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia preso in esame il decreto di archiviazione emesso nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Cuneo per fatti fondati sui medesimi accertamenti in relazione ai quali erano state elevate le contestazioni in sede amministrativa.

Il motivo è infondato. La censura svolta presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, mentre, con la citata novella, è denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che non si tratti di assenza assoluta o apparenza della motivazione (Cass.

Civ., Sez. Unite, n. 8053 del 2014). Il motivo è, altresì,infondato anche sotto il profilo dell’omesso esame del decreto di archiviazione, dal momento che la Corte di merito ha esaminato il documento e lo ha ritenuto irrilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità in sede amministrativa, atteso il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 145 del TUB., dell’art. 2697 c.c. e la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 24 – 97 e 111 cost.), l’omessa pronuncia e/o l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, l’errato rigetto dell’istanza di esibizione e conseguente nullità della decisione e del procedimento per error in procedendo (art. 360 nn. 3 - 4 e 5 c.p.c.)”; si imputa alla Corte d’appello di Roma di aver omesso l’esame di alcuni fatti decisivi, compiendo gravi errori, e di aver condotto un’attività istruttoria del tutto superficiale; in particolare, la Corte di merito non avrebbe accolto l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. perché la Banca d’Italia depositasse una serie di documenti specificamente indicati nel ricorso ed avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la prova per testimoni.

L’istanza di esibizione era stata determinata dall’impossibilità del Trucco, non più alle dipendenze di Bene Banca dal 4 luglio 2013, di reperire la documentazione afferente l’amministrazione ed il governo del predetto istituto, costituita prevalentemente dai verbali del consiglio di amministrazione, dalle schede rischio e dal dettaglio delle movimentazioni delle posizioni, all’epoca delle condotte contestate, nonché dalla corrispondenza predisposta dal medesimo Direttore Generale e inviata dal proprio profilo istituzionale ad altri Uffici della Struttura, così come ad interlocutori esterni.

Tali documenti dimostrerebbero l’estraneità del ricorrente alla maggior parte delle violazioni oggetto di contestazione e la sproporzione della sanzione comminata rispetto ai fatti addebitati. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 145 T.U.B., dell’art. 2697 c.c. e la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e del principio di buon andamento della p.a. (art.24 – 97 e 111 cost.), l’errato rigetto delle istanze di prova orale e conseguente nullità della decisione e del procedimento per error in procedendo e per mancata valutazione delle istanze istruttorie (art. 360 nn. 3-4 e 5 c.p.c.)”; il ricorrente si duole del rigetto delle istanze istruttorie articolate nelle note autorizzate del 26.5.2016, con le quali aveva chiesto di provare il numero limitato di concessioni di credito concesse nel periodo in cui rivestiva la carica di Direttore Generale, operazioni peraltro approvate dal Consiglio di amministrazione su parere favorevole della Commissione tecnica.

La prova testimoniale avrebbe provato l’attività svolta per il rientro di alcune posizioni debitorie connotata da criticità nonché la circostanza che alcune operazioni speculative sarebbero state autorizzate da dirigenti della Banca d’Italia. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 145 tub, degli artt. 3 e 11 della l. n. 689/1981, oltre che dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 24 –97 e 111 cost.), la nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo, l’omessa e/o carente motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 e 4 c.p.c.”; il ricorrente lamenta che, in ordine al rilievo concernente la sua breve durata nella carico di Direttore Generale della Banca, pari ad un anno e mezzo, la Corte di merito si fosse appiattita sulle difese della Banca d’Italia, senza un esame della documentazione depositata, da cui sarebbe emersa una redditività positiva della Banca al termine dell’ispezione che non avrebbe giustificato il ricorso all’amministrazione straordinaria.

Sarebbe errata la decisione della Corte d’appello di addebitare al ricorrente la responsabilità per non aver rimosso le criticità esistenti sulla base di una mera responsabilità da posizione. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte di merito ha fatto corretta interpretazione dei principi affermati da questa Corte in tema di prova della responsabilità del Direttore generale, senza trasmodare nell’ambito della responsabilità oggettiva. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema disanzioni amministrative, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.

Ne consegue che, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia nei confronti deldirettore generale di una società d'intermediazione mobiliare per insufficienza del patrimonio di vigilanza, spetta al destinatario dellasanzione provare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, cosicché il deficit patrimoniale non possa essere a lui imputato (Cass., Sez. Unite, 30.9.2009, n. 20930; Cassazione civile sez. II, 09/12/2013, n.27432). La Corte d’appello, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ha ravvisato in capo al Trucco condotte improntate ad inerzia e negligenza, per non essere intervenuto al fine di evitare o porre fine alle numerose irregolarità rilevate dalla Banca d’Italia in sede di ispezione, continuando, al contrario, a porre in essere operazioni irregolari e particolarmente rischiose per il sistema creditizio.

La sentenza impugnata individua le numerose anomalie esistenti nella concessione del credito, ravvisando condotte in capo al ricorrente contrarie alla regola di prudenza ed alle norme di tecnica bancaria. Nonostante le segnalazioni rilevate all’esito dell’ispezione della Banca d’Italia del 2010, nel periodo del suo incarico, non solo non erano stati adottati rimedi per rimuovere le criticità segnalate dalla Banca d’Italia ma l’esposizione debitoria si era aggravata. Secondo gli accertamenti svolti dalla Corte d’appello, Silvano Francesco Trucco non aveva esercitato alcuna sorveglianza attiva sulla gestione della Banca, né era intervenuto sulle gravi anomalie del sistema creditizio per apportare i necessari correttivi; egli aveva continuato nell’erogazione di finanziamenti senza che vi fossero adeguate garanzie di copertura e di rientro, in violazione delle norme di tecnica bancaria e di comune prudenza.

Il decreto impugnato ha passato in rassegna una serie di operazioni di concessione dei crediti ad imprese in difficoltà finanziarie, senza che fosse svolta alcuna istruttoria, sulla base di valutazioni atecniche, fondate su conoscenza personali, laddove il suo ruolo apicale avrebbe richiesto il dovere di intervenire per apportare i necessari correttivi. Anche la gestione dei crediti in sofferenza o “incagliati” è stata svolta, secondo la valutazione della Corte d’appello, con negligenza e ritardi nella comunicazione all’organo di vigilanza, sicchè era integrato l’addebito circa la carenza dei controlli interni e l’inadeguatezza nella gestione del credito aziendale.

In relazione alla normativa antiriciclaggio, la posizione apicale imponeva un controllo ed un’attenta vigilanza sui sistemi di controllo, non costituendo affatto un’esimente la delega al responsabile della funzione antiriciclaggio; a ciò si aggiunga l’accertamento di operazioni speculative, non solo nel periodo antecedente alla sua nomina di Direttore Generale ma anche nel periodo successivo. A fronte di tali molteplici elementi istruttori che, secondo la Corte di merito erano idonei a fondare un pieno giudizio di responsabilità del Direttore Generale, in conformità con il granitico orientamento di questa Corte, il ricorrente si limita a contrapporre fatti o valutazioni non decisive per il giudizio.

Il corredo probatorio acquisito in giudizio ha indotto la Corte d’appello arigettare sia la richiesta di esibizione di documentazione, ex art.210 c.p.c., siala richiesta di prova testimoniale. L’ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante; esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (Cassazione civile sez.

II, 03/11/2021, n.31251; Cass. Civ. n. 22196/2010) Non sono, altresì, decisive le richieste di prova testimoniale, con la quale il ricorrente aveva chiesto di provare il numero limitato di concessioni di credito concesse nel periodo in cui rivestiva la carica di Direttore Generale, in quanto l’addebito riguardava l’inerzia nell’adozione di misure volte a ridurre le concessioni di finanziamento laddove la situazione debitoria si era aggravata dopo l’ispezione dell’organo di vigilanza, a nulla rilevando che le concessioni di linee di credito fossero state approvate dal Consiglio di amministrazione su parere favorevole della Commissione tecnica.

Anche la determinazione in concreto della sanzione è stata oggetto di apprezzamento del giudice di merito, che ha tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del ricorrente ( Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de