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Ordinanza — n. 29742/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses boundary dispute appeal, ruling boundary determination does not require explicit restitution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29742/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Leandro Necci against a lower court's boundary regulation decision. Necci argued that the court failed to address structural dangers and improperly excluded evidence regarding a prior agreement, while the opposing parties did not defend themselves. The court held that boundary disputes are inherently limited to demarcation and do not require an explicit request for land restitution, thus dismissing the claim for exceeding the scope of the petition.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A boundary regulation action does not require an explicit request for restitution of land, as the determination of the line implicitly covers the return of any portion of land found to be wrongly included in the neighbor's property.

Parole chiave

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boundary regulation ultra petizione restitution of land boundary dispute civil procedure scope of action property demarcation legittimazione dei vicini

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
5 del comma I dell’art. 360 cod.
Art. 112 c.p.c.
civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.
D.P.R. n. 115/02, Art. 13, comma 1-quater
19-3-2024 - 7 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 950 cod. civ
Con atto di citazione del 6/2/2014, Carla Russian e Paolo Bucci convennero in giudizio,dinnanzi al Tribunale di Gorizia, Leandro Necci, chiedendo,ex art. 950 cod.
art. 360 cod. proc. civ
5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Leandro Necci ha denunciato l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella pericolosità strutturale del muro abusivamente costruito dal resistente Bucci, come accertata all’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata.
art. 906 cod. civ
civ., il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 906 cod. civ.
art. 906 c.c
civ., il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 906 cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 1069 del 28/04/1966
Per principio consolidato (Cass. Sez. 2, n. 1069 del 28/04/1966), non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, nel regolare il confine fra due fondi limitrofi, lo individui in un tracciato diverso da quelli indicati dalle parti.
Cass. Sez. 2, n. 4288 del 22/02/2011
Cass. Sez. 2, n. 12573 del 22/09/2000
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24805- 202 0 proposto da: NECCI LEANDRO, elettivamente domiciliato in Cividale del Friuli,presso l’avv. Carlo Monai dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro BUCCI PAOLOin proprio e quale erede di RUSSIAN CARLA ; -intimato - avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/3/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delricorrente.

Ric. 2020 n. 24805 sez. S2 -ud. 19-3-2024 - 2 - FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 6/2/2014, Carla Russian e Paolo Bucci convennero in giudizio,dinnanzi al Tribunale di Gorizia, Leandro Necci, chiedendo,ex art. 950 cod. civ., la determinazione della linea di confine tra il fondo di loro proprietà e quello di proprietà del convenuto, in comune di Dolegna del Collio, frazione Vencòe, in particolare , tra le particelle 4088/7 4087/1 PT 394 in loro proprietà e le particelle 488/1 e 4.087/3 PT 189 in proprietà del convenuto. Costituendosi, Leandro Necci evidenziò di non essersi mai opposto al regolamento dei confini e chiese in riconvenzionale la demolizione del muro divisorio, realizzato dagli attori, aggettante in modo precario e pericoloso sul suo fabbricato pertinenziale e limitante il suo diritto di veduta; chiese inoltrel’arretramento di una cisterna per il gas posta a distanza dal confine inferiore a quella di sicurezza.

2. Con sentenza numero 42/2018,il Tribunale di Gorizia regolò il confine secondo quanto stabilito dal c.t.u. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò gli attori a demolire il muro divisorio aggettante perché eretto in violazione della distanza legale rispetto alla preesistente veduta lateraleesercitata d a lla vicina finestra, posta al primo piano del fabbricato del convenuto; accolse altresì la domanda di arretramento della cisterna perché posta a distanza inferiore di quella di sicurezzae, cioè , a 140 cm invece che 150 cm dal confine.

3. Con sentenza 249/2020, la Corte d'appello di Trieste rigettò l'appello principale di Leandro Necci e accolse parzialmente l’appello incidentale di Paolo Bucci e Carla Russian, così rigettando, per quel che qui ancora rileva,la domanda riconvenzionale di demolizione del muro divisorio per insussistenza di violazione delle distanze dalle vedute , trattandosi didistanze da veduta obliqua. Ric. 2020 n. 24805 sez. S2 -ud. 19-3-2024 - 3 - 4. Avverso questa sentenza Leandro Necci ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motiviillustrati anche da memoria.

Paolo Bucci,in proprio e quale erede di Carla Russian, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Leandro Necci ha denunciato l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella pericolosità strutturale del muro abusivamente costruito dal resistente Bucci, come accertata all’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata. In particolare, il muro divisorio sarebbe stato eretto senza regolare progetto, in violazione dell’o.P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003,in area confermata dalla Delibera regionale n. 845 del 6.5.2010 quale zona di alta sismicità : secondo questa regola, le costruzioni o i manufatti devono essere progettati secondo i criteri previsti per le strutture antisismiche, mentre, come rilevatodal c.t.u. nominato, il muro non è stato edificato nel rispetto delle previste prescrizioni; la Corte d’appello, invece, ha rigettato la domanda di demolizione del muro valutando soltanto il rispetto della distanza legale dalla veduta. 1.1.

Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata non esamina il tema della pericolosità del muro e il ricor rente non ha precisato se abbia sollevato questa questione con l’impugnazione: secondo principio consolidato, invece, ove una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la Ric. 2020 n. 24805 sez.

S2 -ud. 19-3-2024 - 4 - veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa(Cass. Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 6 - 1, n. 15430 del 13/06/2018;Sez. L, n. 20518 del 28/07/2008).

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 906 cod. civ. invece dell’art. 907, comma II , cod. civ. in materia di distanze minime d e lle nuove costruzioni dalle vedute preesistenti; in particolare, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare l’art. 907 II comma cod. civ., sussistendo una veduta preesistente e non giàl’art. 906 cod. civ. che stabilisce una distanza inferiore tra le vedute oblique e le costruzioni, perché non ricorrerebbe l’ipotesi dell’apertura di una nuova veduta, ma la necessità di rispettare un diritto già acquisito. 2.1.

Il motivo è infondato.Premesso che i criteri di distinzione tra vedute dirette e oblique sono due e sono riferiti, il primo , alla posizione di chi esercita la veduta e, il secondo, alla posizione dell'immobile su cui si esercito la veduta, questa Corte ha già stabilito, con principio ormai consolidato, che in base al primo criterio, sono dirette le vedute che offrono una visione frontale del fondo vicino, mentre sono oblique o laterali quelle che ne offrono una visione laterale, ossia che consentono di guardarlo solo girando il capo o gli occhi.In base a questo secondo criterio, allora, sono dirette le vedute aperte in un muro rispetto al quale il confine del fondo vicino sia in posizione parallela, oblique quelle aperte in un muro con il quale il confine del fondo vicino forma un angolo acuto, e laterali quando tale angolo è piatto.

Ciò posto, non risulta dall’esame degli atti che Leandro Necci esercitasse una veduta diretta verso il fondo Bucci: in conseguenza, era inapplicabile l'art. 907 comma secondo perché ne è presupposto l'esistenza di una veduta diretta o di una veduta diretta che formi anche Ric. 2020 n. 24805 sez. S2 -ud. 19-3-2024 - 5 - una veduta obliqua, ma certamente non anche una veduta sol tanto obliqua o solo laterale. È consolidato, infatti, il principio secondo cui l'obbligo di mantenere la distanza di tre metri anche dalla finestra da cui si esercita la veduta obliqua sussiste solo ove detta veduta sia nel contempo diretta ed obliqua sullo stesso fondo laddove, quando la veduta sia soltanto obliqua, la distanza prescritta è soltanto quella di centimetri 75 (art. 906 c.c.) dal più vicino lato della finestra medesima (Cass.

Sez. 2, n. 79 del 03/01/2013; Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 26/08/2002; Sez. 2, n. 4962 del 04/04/2001; Sez. 2, n. 724 del 23/01/1995). 3.Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultrapetizione: la Corte d’appello avrebbe determinato il confine tra i fondi delle parti in lite stabilendolo in posizione arretrata rispetto alle indicazionidegli attori nell’atto introduttivo della causa e lo avrebbero, perciò, condannato al rilascio di una porzione di terreno maggiore rispetto a quella richiesta.

Immotivatamente, inoltre, non sarebbe stata ammessa la prova per testi chiesta allo scopo di dimostrare la sussistenza di un accordo che aveva stabilito il confine lungo il tratto passante fra la colonnina in cemento, il paletto e l’albero di noce. 3.1. Il motivo è infondato. In materia di procedimento civile, sussiste vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunci oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Ciò posto, la domanda è stata qualificata, nella sentenza impugnata, quale regolamento di confini (v. pag.

11) e il confine è stato Ric. 2020 n. 24805 sez. S2 -ud. 19-3-2024 - 6 - individuato in base agli accertamenti della consulenza tecnica espletata. Per principio consolidato (Cass. Sez. 2, n. 1069 del 28/04/1966), non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, nel regolare il confine fra due fondi limitrofi, lo individui in un tracciato diverso da quelli indicati dalle parti. Sul puntodella individuazione, quindi, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione in merito preclusa a questa Corte di legittimità ed è, perquesto profilo, inammissibile.

Ciò precisato, deve quindi considerarsi che questa Corte ha già chiarito che l'azione di regolamento di confininon pone in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma mira esclusivamente ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e non perde tale natura ricognitiva neppure nel caso cui l'eliminazione di quella incertezza comporti l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta. Pertanto, per questasua natura di vindicatio in incertam partem, contiene implicitamente la richiesta di restituzione della porzione di terreno che, in conseguenza dell'accertamento e della determinazione del confine tra i fondi, dovesse risultare indebitamente inclusa nel fondo del convenuto; l'attore, pertanto, non è tenuto a proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, né l’eventuale domanda di restituzione proposta segna, perciò, un limite, ex art. 112 cod. proc. civ., al potere del giudice di individuare questa porzione ( ex multis , Cass.

Sez. 2, Sez. 2, n. 4288 del 22/02/2011 ; Sez. 2, n. 12573 del 22/09/2000).

3. Il ricorso è perciòrespinto. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché l’intimato non ha svolto difese. Ric. 2020 n. 24805 sez. S2 -ud. 19-3-2024 - 7 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’