Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved Fabiola Minetto and Bernardina Olga Colaut against Runcredit Srl and Intesa Sanpaolo regarding debt collection enforcement. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver, extinguishing the litigation and ordering the appellants to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5558/2024 R.G. proposto da : MINETTO FABIOLA, COLAUT BERNARDINA OLGA, elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZALE DI PORTA PIA, 121, presso lo studio dell’avvocato PASSI MASSIMILIANO (PSSMSM76H02H501E) che lerappresenta e difende -ricorrenti- contro RUNCREDIT SRL, elettivamente domiciliata in PADOVA VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 51, presso lo studio dell’avvocato ROCCA RICCARDO (RCCRCR63C02F382D) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro IFIS NPL SERVICING S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1847/2023 depositata il 19/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori