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Ordinanza Interlocutoria — n. 29701/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to determine if lawyers can attest electronic copies match original paper files under Italian procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29701/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve a conflict regarding whether defense lawyers can attest that electronic copies match original paper files. The lower court rejected the claim for equitable compensation because the lawyer failed to deposit specific documents in authentic copy, arguing their power was limited to attesting conformity between their electronic files and the physical originals they held. The court identified a need to clarify if the statutory power of attestation extends beyond electronic extracts to include paper documents possessed by the defense.

Regesto Legislator

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Art. 16 decies D.L. 179/2012; Art. 16 bis D.L. 179/2012: The court must determine whether the defense lawyer's power to attest conformity extends to paper originals held by the lawyer or is limited to electronic extracts from the digital file.

Parole chiave

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procedural law electronic filing attestation of conformity defense lawyer powers original documents Cassation remand digital vs paper firma digitale

Disposizioni normative citate

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Art. 16 decies D.L. 179/2012
18.12.2012, n.221, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che il difensore non abbia il potere di attestare la conformità all’originale degli atti in suo possesso; - il ricorrente rileva che l’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L.
Art. 16 bis D.L. 179/2012
18.12.2012, n.221, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che il difensore non abbia il potere di attestare la conformità all’originale degli atti in suo possesso; - il ricorrente rileva che l’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L.
Art. 3 ter L. 89/2001
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21161/2022 R.G. proposto da: ACCURSO TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100, presso lo studio dell’avvocato D'ALISE ANNA (DLSNNA73D54F839W) rappresentato e difeso dagli avvocati SCHIAVONE SEBASTIANO (SCHSST65D02A512B), IROLLO GAETANO (RLLGTN69C08F839W) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2896/2021 depositata il 18/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - la Corte d’appello di Napoli, con decreto del 18.3.2022, ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da Tomaso Accurso in quanto il ricorrente, in sede di opposizione al decreto del giudice designato, non aveva depositato i documenti previsti dall’art.3 ter della L. 89/2001 in copia autentica; - la Corte distrettuale, rilevato che il difensore del ricorrente aveva dichiarato “ai sensi dell’art.16 decies del D.L. n . 179/2012 che il file – atti di merito.Pdf - è copia informatica conforme al rispettivo originale analogico”, ha ritenuto che il potere del difensore sia limitato all’attestazione di conformità degli atti prodotti a quelli autentici in suo possesso ma non la conformità degli atti in suo possesso agli originali contenuti nei fascicoli cartacei.

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.16 decies del D.L. 18.10.2012, n.179 convertito nella L. 18.12.2012, n.221, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che il difensore non abbia il potere di attestare la conformità all’originale degli atti in suo possesso; - il ricorrente rileva che l’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n 221 (così come modificato dal D.L. 83/2015) prevede che i difensori (ed altri soggetti del processo) possano “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest’ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati”; aggiunge che, ai sensi dello stesso articolo 16 bis (cioè i procedimenti trattati con il processo telematico) i difensori possono “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”; - l’art. 16 decies Decreto - legge del 18/10/2012 - n . 179 prevede che il difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformitàdella copia al predetto atto; - ha rilievo nomofilattico stabilire se il potere di attestazione della conformitàall’originale sia limitata agli atti di parte estratti dal fascicolo informatico (oltre che agli atti processuali degli ausiliari del giudice ed ai provvedimenti del giudice) oppure se possa estendersi agli atti cartacei in possesso del difensore.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, n