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Ordinanza Interlocutoria — n. 29697/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 29697/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29697/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1355/2021 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. Giorgio C anesi, con domicilio in Milano, Via Clusone n. 2. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza n. 1341/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,pubblicata in data 23.11.2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 29697/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 1355/2021 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. Giorgio C anesi, con domicilio in Milano, Via Clusone n. 2. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza n. 1341/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,pubblicata in data 23.11.2022.

Parole chiave

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differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente sospensione della riscossione fiscale procedura di rivendicazione nel pignoramento censure procedurali contenzioso tributario
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1355/2021 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. Giorgio C anesi, con domicilio in Milano, Via Clusone n. 2. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza n. 1341/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,pubblicata in data 23.11.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024 è stata rimessa alle SU la questione di massima di particolare importanza concernente la sussistenza di un rimedio impugnatorio avverso le decisioni di diniego o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria e se, stabilita l’impugnabilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 99 ovvero Oggetto: patrocinio a spese dello Stato dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente; - che la soluzione delle questioni di cui sopra sia idonea ad incidere sull’ammissibilità del presente ricorso e che occorra quindi attendere la pronuncia delle SU. .

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU sulle questioni sollevate con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,