Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29659/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ruling multiple parties sharing one lawyer must pay joint legal fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29659/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective, ordering the plaintiffs to pay the defendants' legal costs. The plaintiffs, represented by a single attorney, sought to recover possession of a courtyard but failed to prove exclusive ownership. The court ruled that when multiple parties share the same defense counsel, they must pay a single, consolidated legal fee rather than separate amounts for each distinct act. Consequently, the plaintiffs were condemned to pay the defendants' expenses in solidum, including a specific sum for the lawyer's fees and additional amounts for the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 96, comma 1; Art. 96, comma 3; Art. 96, comma 4 c.p.c.; Art. 8, comma 1 d.m. 55/2014: When multiple parties share the same defense counsel, they must pay a single consolidated legal fee, and distinct acts by the same lawyer do not justify separate fee calculations.

Parole chiave

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consolidated legal fees shared defense counsel joint payment of costs inadmissible appeal single attorney representation protezione del possesso protezione degli inquilini infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 96, comma 1 c.p.c.
civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 8, comma 1 d.m. 55/2014
art. 380 bis cod. proc. civ
Il consigliere delegato ha propostola definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 370 cod. proc. civ
Nella specie, allora, il deposito del controricorso deve ritenersi inefficace perché l’iter non risulta completato tempestivamente, nei termini del terzo comma dell’art. 370 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 115 cod. proc. civ
e dell'art. 115 cod. proc. civ.,per avere la Corte di Appello di Milano ritenuto il difetto di prova del compossesso del cortile in violazione del principio di non contestazione, non avendo le controparti contestato il suo uso dello spazio; in subordine, con un Ric.
art. 132 cod. proc. civ
nonché dell'art. 132 cod. proc. civ.
art. 35 d.lgs. n. 149/2022
134 e dell’ art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, n. 25803 del 30/10/2017
Cass. Sez. 1, n. 518 del 2022
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4995 -2021 proposto da: PATELLANI FABIA LAURA GIULIANA MARIA, ALESSIO MARIA GIUSEPPINA, QUINTERIO PAOLA, PATELLANI FRANCESCA LAURA ARNALDA MARIA, PATELLANI FREDA, elettivamente domiciliate in Roma, via G.B. Tiepolo n. 4 , presso lo studio dell'avv . Giovanni Smargiassi, rappresentate e difese dall’avv. prof. Alberto Tedoldi e dall’avv. Antonio Giuffrida, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro MORABITO MARCO ALESSANDRO, avvocato rappresentato e difeso da se stesso Ric. 2021 n. 4995 sez.

S2 -Ad. 19-3-2024 - 2 - -controricorrente - nonchè TRIULZI SIMONA MADDALENA, elettivamente domiciliata in Roma,via Padre Perilli, 54-ED A, SC. B, INT 19, presso lo studio dell’avv. Simonetta De Julio, rappresentatae difesa dall’avv. Francesco Stretti , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - nonchè BUTTAFAVA UMBERTO e BUTTAFAVA ALICE, elettivamente domiciliati in Roma, via Padre Perilli, 54-ED A, SC. B, INT 19, presso lo studio dell’avv. Simonetta De Julio, rappresentati e difesi dall’avv.

Francesco Stretti, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1715/2020della CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatain data 8/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/3/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a delle parti ricorrenti . FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato in data 25/08/2014, Fabia Laura Giuliana Maria Patellani domandò al Tribunale di Milano la manutenzione del possesso, esercitato ininterrottamente dal 1972 al mese di settembre 2013, del cortile interno dell’edificio in cui si trovava l’appartamento in sua proprietà, in Milano, lamentando che Alessandro Morabito, Stefano Ferrero e Simona Maddalena Triulzi aventi accesso Ric. 2021 n. 4995 sez.

S2 -Ad. 19-3-2024 - 3 - al cortile condominiale, avevano iniziato a posteggiarvi le loro biciclette, impedendo così il parcheggio delle auto sue e dei suoi amici e familiari. Alessandro Morabito, Stefano Ferrero e Simona Maddalena Triulzi resistettero, osservando che la ricorrente non ave va dato prova della titolarità, iure successionis, del diritto di uso esclusivo del cortile, spettante invece ad una terza proprietaria e rappresentando che le biciclette erano state posteggiate in forza del Regolamento comunale e che, in ogni caso , esse non intralciavano il parcheggio delle autovetture; nel giudizio possessorio spiegarono intervento ad adiuvandum Umberto Buttafava ed Alice Buttafava sostenendo le ragioni deiconvenuti.

L’interdetto possessorio fu revocato dal Tribunale di Milano, adito in sede di reclamo, per difetto di prova del possesso esercitato dalla ricorrente sul cortile. Nel successivo giudizio di meritointervennero volontariamente anche Maria Giuseppina Alessio, Paola Quinterio, Francesca Laura Arnalda Maria Patellani e Freda Patellani aderendo alla domanda dell’originaria ricorrente Fabia Petellani.

2. Con sentenza n. 12859/2017,il Tribunale di Milano, dichiarati inammissibili tutti gli interventi, ritenne non provato il possesso del cortile da parte della ricorrente, nonché inammissibile, perché nuova, la domanda di accerta mento di un compossesso proposta in corso di giudizio da Fabia Laura Giuliana Maria Patellani; negò, pertanto , la tutela possessoria nei confronti di Alessandro Morabito e Simona Maddalena Triulzi, respinse la domanda nei confronti di Stefano Ferrero econdannò la ricorrente e i te rzi interven u ti Maria Giuseppina Alessio, Paola Quinterio, Francesca Laura Arnalda Maria Patellani e Freda Patellani al pagamento delle spese processuali in favore di Marco Ric. 2021 n. 4995 sez. S2 -Ad. 19-3-2024 - 4 - Morabito e Maddalena Triulzi, compensandole, invece,nei confronti dei terzi intervenuti Umberto ed Alice Buttafava.

3. Avverso questa sentenza proposero appello Fabia Laura Giuliana Maria Patellani, Maria Giuseppina Alessio, Paola Quinterio, Francesca Laura Arnalda Maria Patellani e Freda Patellani, lamentando che il primo giudice avevaerroneamente ritenuto nuova la domanda di accertamento del compossessoe dichiarato inammissibile l'intervento dei compossessori, senza considerarela sussistenza di una presunzione di possesso in favore della ricorrente edolendosi del rigetto del l’istanza di prova orale. Umberto Buttafava e Alice Buttafava, nei cui confronti venne disposta l'integrazione del contraddittorioin appello, proposero appello incidentale, chiedendo di dichiarare ammissibile il loro intervento adesivo e di condannare in conseguenza la ricorrente e le intervenute al pagamento delle spese processuali.

4. Con sentenza n. 1715/2020, la Corte di Appello di Milano respinse l'appello principale e l'appello incidentale, condannando le parti appellanti al pagamento delle spese processuali del grado in favore diTriulzi e Morabito e compensandole nei confronti di Umberto e Alice Buttafava. Per quel che qui ancora rileva, la Corte di merito escluse, quanto all’appello principale, che la domanda di manutenzione del compossesso costituisse domanda nuova e ritenne perciò rituale e ammissibile l’intervento degli asseriti compossessori; confermò, tuttavia, la mancanza della prova specifica del possesso o del compossesso del cortile con utilizzo in via esclusiva, presupposto necessario per il positivo esperimento dell’azione di spoglio o di manutenzione; in ordineall’appello incidentale proposto da Umberto e Alice Buttafava, motivò l’ in ammissibilità del loro intervento ad Ric. 2021 n. 4995 sez. S2 -Ad. 19-3-2024 - 5 - adiuvandum, osservando che l’intervento implicava un accertamento petitorio estraneo al giudizio.

5. Avverso questa sentenza Fabia Laura Giuliana Maria Patellani, Maria Giuseppina Alessio, Paola Quinterio, Francesca Laura Arnalda Maria Patellani e Freda Patellani hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base didue motivi. Simona Maddalena Triulzi ha resistito con controricorso; Umberto Buttafava e Alice Buttafava hanno proposto analogo, ma separato controricorso contenente anche ricorso incidentale articolato in due motivi. Alessandro Morabito ha resistito con controricorso. Il consigliere delegato ha propostola definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis cod. proc. civ. per inammissibilità del ricorso principale e inefficacia di quello incidentale tardivo.

I ricorrenti hanno presentato istanza di decisione. In prossimità dell’adunanza le ricorrenti hanno depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, osserva il Collegio che il controricorso di Marco Morabito non risulta tempestivamente depositato nei termini dell’art. 370 cod. proc. civ.: come riportato nella «nota di deposito e contestuale istanza di regolarizzazione del fascicolo» depositata telematicamente in data 15/9/23 (cui è seguita, in data 17/2/2024, esplicita istanza di rimessione in termini), il Morabito ha effettuato deposito telematico del controricorso in data 10/04/2021, ricevendo nello stesso giorno soltanto la seconda p.e.c., ma non le successive comunicazioni di cancelleria sui controlli effettuati (terza e quarta p.e.c.); il suo deposito, quindi, non risulta ritualmente perfezionatosi, tant’è che, come riferito nella istanza suddetta, egli non ha ricevuto Ric. 2021 n. 4995 sez.

S2 -Ad. 19-3-2024 - 6 - alcuna comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis comma I cod. proc. civ. E’ vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal combinato disposto dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221e dell’art. 13, comma 2, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 , recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, (la norma regolamentare integra il contenuto precettivo della disposizione di rango primario), deriva che la tempestività del deposito sia verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenutaconsegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta «seconda p.e.c.», la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del «sistema giustizia» (cfr., Cass., sez. 6 -L, 05/01/2023, n. 238;

Cass., sez. 6-3, 10/10/2022, n. 29357; Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422; Cass., sez. 2, 12/07/2021, n. 19796; Cass., sez. 6 -1, 15/09/2020, n. 19163; Cass., sez. 6-1, 01/03/2018, n. 4787; Cass., sez. 6 -2, 19/01/2018, n. 1366). È vero altresì, tuttavia, che, poiché la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della RdAC (la seconda p.e.c.) è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta p.e.c. (Sez.

U, n. 28403 del 11/10/2023): è necessario, infatti, il positivo superamento dei controlli, automatici (art. 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA del 16 aprile 2014) e manuali (articolo 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e articolo 14, comma 10, delle Specifiche Tecniche Ric. 2021 n. 4995 sez. S2 -Ad. 19-3-2024 - 7 - sul PCT di cui al Provv. DGSIA del 16 aprile 2014), documentati proprio da queste ultime comunicazioni p.e.c. (Cass., Sez. 1, 08/11/2019, n. 28982; Sez. 6-1, 20/08/2020, n. 17404;

Sez. 6-1, 21/09/2022, n. 27654). Lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto, pertanto, finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice e la prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.); in caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.

Nella specie, allora, il deposito del controricorso deve ritenersi inefficace perché l’iter non risulta completato tempestivamente, nei termini del terzo comma dell’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis, prima della modifica operata dall'art. 3, comma 27, lett.

f) num.

1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. 1.1. Ciò posto, la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di cassazione, in quanto effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, comporta l'improcedibilità del controricorso medesimo, ancorché difetti un'espressa previsione da parte della norma che fissa l'indicato termine (art. 370, terzo comma, cod. proc. civ.); tale sanzione deriva, infatti, dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima dell'udienza di discussione, di sottostare all'onere processuale che le è imposto (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 18091 del 12/09/2005 ; Sez. 1, Sentenza n. 9440 del 21/09/1998;Sez. 3, n. 33489 del 2023; Sez. 6 Ric. 2021 n. 4995 sez. S2 -Ad. 19-3-2024 - 8 - -L, n. 6879 del 2023; Sez. 2, n. 20133 del 2022, non massimate; Sez. 3, Ordinanza n. 21069 del 2024). 1.2. D’altro canto, neppure è possibile la «regolarizzazione» chiesta con la suindicata nota: in disparte ogni considerazione sulla imputabilità del ritardo, vi è, infatti, che la rimessione in termini –che di questa «regolarizzazione» costituisce presupposto – è stata formulata in un lasso di tempo eccessivamente lungo rispetto alla scadenza del termine di deposito, in quanto effettuata esplicitamente soltanto in data 18/9/2023 (considerando la prima «nota») dopo oltre due anni dalla scadenza del termine di deposito (la notifica del controricorso è avvenuta in data 21/3/2021).

Secondo un principio ormai consolidato di questa Corte,l’istituto della rimessione in termini richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente(tra le varie, s ez. 6 - 1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021; Sez. 5 - , Sentenza n. 11029 del 26/04/2023 ) . Ne l caso in esame, l’avvocato Morabito, avendo ricevuto la seconda pec il 10 aprile 2021, ben poteva attivarsi tempestivamente per chiedere la rimessione in termini. 2.Ciò precisato, e passando all’esame del ricorso, c on il primo motivo, Fabia Laura Giuliana Maria Patellani, Maria Giuseppina Alessio, Paola Quinterio, Francesca Laura Arnalda Maria Patellani e Freda Patellani hanno lamentato, conun primo profilo di censura articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1143, 1168, 1170, 2697, 2728 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ.,per avere la Corte di Appello di Milano ritenuto il difetto di prova del compossesso del cortile in violazione del principio di non contestazione, non avendo le controparti contestato il suo uso dello spazio; in subordine, con un Ric. 2021 n. 4995 sez.

S2 -Ad. 19-3-2024 - 9 - secondo profilo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., le ricorrenti hanno lamentato l’omesso esame dei fatti non contestati che risulterebbero dai documenti prodotti in causa (regolamento condominiale, donazione a favore di Patellani e atti di acquisto degli intimati). 2.1. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1143, 2697, 2728 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., dell'art. 24 commi 1 e 2 Cost. nonché dell'art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apodittica e soltanto apparente, per avere la Corte di appello affermato che incombesse loro l'onere di provare la situazione possessoria, privandole però poi della concreta possibilità di adempiervi, non avendo ammesso le prove testimoniali ritualmente articolate in primo grado - e riproposte in appello – proprio dirette a dimostrare l'esercizio del godimento del cortile in questione e, quindi, della signoria di fatto. 2.2.

Il secondo motivo, da esaminarsi per primo per ragioni di logica espositiva, è inammissibile(sulla formula decisoria cfr. S ez. U - Sentenza n. 7155 del 21/03/2017). Innanzitutto, quanto alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., questa Corte ha costantemente affermato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, Ric. 2021 n. 4995 sez.

S2 -Ad. 19-3-2024 - 10 - restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio di motivazione apparente denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, in ultimo, Sez.

U, n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione, con numerosi richiami; Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022). Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appena descritte: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l’insufficienza della prova del possesso e il rigetto delle istanze istruttorie, rappresentando in particolare che (in tutta la pag. 11 della sentenza) per principio consolidato, l'acquirente di bene immobile che intenda avvalersi della tutela possessoria, anziché agire in via petitoria a tutela del diritto asseritamente violato, è tenuto, in caso di contestazione da parte del convenuto, a fornire la prova del concreto esercizio del proprio possesso sul bene medesimo; ha, quindi, ritenuto che la prova offerta dalle ricorrenti non risultasse ammissibile perché le circostanze articolate non concernevano situazioni di fatto da cui dedurre l’esercizio di un possesso corrispondente all’uso esclusivo del cortile, ma demandavano al teste di qualificare giuridicamente l’uso del cortile e non di riferire fatti.

Insomma, nell’esercizio delle sue prerogative, la Corte di merito ha espresso un giudizio sulla ammissibilità e rilevanza della prova. Così statuendo, la Corte d’appello ha compiuto una valutazione pienamente conforme al principio di diritto consolidato secondo cui, poiché il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa, Ric. 2021 n. 4995 sez. S2 -Ad. 19-3-2024 - 11 - può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica: la prova testimoniale, infatti, non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi sicché risultano inammissibili i capitoli di prova relativi a giudizi di valore, mentre ammissibili sono i giudizi di verità, in quanto inscindibili dal fatto cui si riferiscono e funzionali alla sua narrazione ( Cassazione civile, sez. 2, n. 22720del 24/10/2014). 2.3.

Il primo motivo è inammissibile per più ragioni. Tutta la censura è articolata sulla mancata contestazione del contenuto dei documenti prodotti in causa (regolamento condominiale, donazione a favore di Patellani e atti di acquisto degli intimati) che, tuttavia, attenevano –come proprio rilevato dalla Corte d’appello - al titolo di proprietà e non all’esercizio del potere di fatto sulla cosa. Deve allora prendersi atto che, sin dalla pronuncia di primo grado, risulta la precisa contestazione in fatto dell’uso esclusivo della originaria ricorrente (pag.13 della sentenza di primo grado) e l’attestarsi, in risposta, della difesa di quest’ultima sul profilo petitorio e nonpossessorio.

Questa motivazione è stata reiterata dalla Corte d’appello che ha riesaminato elementi di fatto e documenti ribadendo l’irrilevanza ai fini della prova della sussistenza di una signoria di fatto (pag. 11 della sentenza di appello). In conseguenza, ricorrendo un’ipotesi di cosiddetta «doppia conforme», in disparte ogni altra considerazione sulla formulazione della censura, è certamente inammissibile il profilo articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. perché precluso dall’ art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2018 e il ricorso per cassazione prima del 28 febbraio 2023 (secondo la previsione, Ric. 2021 n. 4995 sez.

S2 -Ad. 19-3-2024 - 12 - rispettivamente, dell’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134 e dell’ art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197). Ciò precisato, deve quindi ancora rilevarsi l’inammissibilità dell’ulteriore profilo di critica, ex art. 360 bis cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, escludendo la rilevanza dei documenti suindicati in quanto tutti attinenti al titolo di proprietà e, pertanto, non idonei a provare la signoria di fatto sul bene, ha deciso in conformità con la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui il titolare di bene immobile cheintenda avvalersi della tutela possessoria, anziché agire in via petitoria a tutela del diritto asseritamente violato, deve provare in giudizio proprio il rapporto di fatto con la cosa e non può, invece, limitarsi a produrre in giudizio le prove del titolo di acquisto, perché idonee al solo limitato fine di rafforzare ad colorandam possessionem la prova stessa necessaria (Cass.

Sez. 2, n. 5760 del 23/03/2004; tra le successive molteplici, non mass., Sez. 2, n. 19144 del 2017, Sez. 2, n. 23868 del 2021).

3. Dall’inammissibilità del ricorso principale conseguel’inefficacia ex art. 334 comma 2 cod. proc. civ., del ricorso incidentale tardivo , perché notificato in data 22/3/2021 e , perciò, oltre il termine di decadenza di impugnazione della sentenza (depositata in data 8.7.2020); in conseguenza, non è necessario riportare in dettaglio i motivi posti a fondamentodello stesso.

4. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, Fabia Laura Giuliana Maria Patellani, Maria Giuseppina Alessio, Paola Quinterio, Francesca Laura Arnalda Maria Patellani e Freda Patellani devono essere condannate in solido al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti Ric. 2021 n. 4995 sez. S2 -Ad. 19-3-2024 - 13 - Simona Maddalena Triulzi, Umberto Buttafava e Alice Buttafava, liquidate in dispositivo in relazione al valore. A tal fine, la liquidazione in favore dei suddetti controricorrenti è operata unitariamente, in considerazione della identità testuale dei due atti difensivi sottoscritti dallo stesso difensore (ad eccezione delle pagine da 25 a 39 del controricorso di Umberto e Alice Buttafava, contenenti le ragioni di ricorso incidentale, proprie della loro posizione processuale): secondo principio consolidato, infatti, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, allo stesso avvocato che sia per loro costituito è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate); non rileva, invero, la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente soltanto delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, cod. proc. civ. (Cass.

Sez. 6 - 1, n. 25803 del 30/10/2017; Sez. 1, n. 518 del 2022). Non vi è luogo a statuizione sulle spese nei rapporti con Alessandro Morabito in conseguenza della improcedibilità del suo controricorso, rilevata al precedente punto 1. 4.1. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., le ricorrent i devonoessere condannate al pagamento a favore de i controricorrent i Simona Maddalena Triulzi, Umberto Buttafava e Alice Buttafava, Ric. 2021 n. 4995 sez.

S2 -Ad. 19-3-2024 - 14 - ugualmente considerati unitariamente,di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende. In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna in solido le ricorrenti al pagamento, in favore diSimona Maddalena Triulzi, Umberto Buttafava e Alice Buttafava, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condanna Fabia Laura Giuliana Maria Patellani, Maria Giuseppina Alessio, Paola Quinterio, Francesca Laura Arnalda Maria Patellani e Freda Patellani al pagamento, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., di Euro 4.500,00 in favore di Simona Maddalena Triulzi, Umberto Buttafava e Alice Buttafava e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza